L'Ispettorato conferma la possibilità di tramutare ferie già autorizzate in CIG-Covid.
Con nota 23.11.2021, n. 1799, l’INL esprime il proprio parere sull’eventuale liceità di modificare in CIGO con causale Covid-19, le giornate di ferie richieste dai lavoratori "già programmate e concesse" dall’azienda.
Il caso è quello di un’azienda che nel mese di agosto avrebbe unilateralmente tramutato una settimana di ferie già concesse in CIGO-Covid-19. Sul punto l’INPS si è già espresso, ritenendo legittima la fruizione del periodo di CIGO.
Nell’analisi della fattispecie viene ricordato che l’art. 10, D.Lgs. n. 66/2003 stabilisce che, “fermo restando quanto previsto dall’art. 2109 c.c., il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva (…) va goduto per almeno due settimane consecutive, in caso di richiesta del lavoratore nel corso dell’anno di maturazione e per le restanti due settimane, nei diciotto mesi successivi al termine dell’anno di maturazione”. Si evince pertanto il riconoscimento in capo al datore di lavoro, di una facoltà di determinare la collocazione temporale delle ferie, nonché in alcune ipotesi di modificarla, richiamando i poteri di organizzazione dell’attività imprenditoriale.
Il Ministero del Lavoro, con l’interpello n. 19/2011, ha già chiarito che eventuali deroghe alla fruizione del diritto costituzionalmente garantito dall’art. 36, c. 3 Cost., risultano ammissibili esclusivamente laddove le esigenze aziendali assumano carattere di eccezionalità e imprevedibilità e come tali siano supportate da adeguata motivazione, ovviamente a patto che sia rispettato il dovere di comunicazione preventiva al lavoratore del periodo feriale. Il Ministero inoltre ha precisato con circolare n. 8/2005 che costituiscono ipotesi oggettive derogatorie all’ordinaria modalità di fruizione delle ferie, tra gli altri, gli interventi a sostegno del reddito, ordinari e straordinari, in cui si assiste ad una “sospensione totale o parziale delle obbligazioni principali scaturenti dal rapporto medesimo, ossia l’espletamento dell’attività lavorativa e la corresponsione della retribuzione”.
In conclusione l’INL chiarisce quindi che nell’eventualità di una sospensione totale dell’attività lavorativa, come per la CIG a zero ore, non sussiste il presupposto della necessità di recupero delle energie psico-fisiche cui è preordinato il diritto alle ferie. L’esercizio del diritto, sia per le ferie già maturate, sia per quelle in corso di maturazione, può quindi essere posticipato al momento della cessazione dell’evento sospensivo coincidente con la ripresa dell’attività produttiva. In caso invece di CIG per riduzione d’orario, deve comunque essere garantito al lavoratore il ristoro psico-fisico correlato all’attività svolta, sebbene in misura ridotta.
Continua a leggere: attiva 3 notizie gratuite, le riceverai via e-mail
Oppure Abbonati e ricevi tutte le notizie di Ratio QuotidianoAbbonati









