Facendo seguito al messaggio 4748/2021 e alla circolare 23/2022, l’Inps ha reso noti ulteriori chiarimenti in materia di assegno unico, con il messaggio 20.04.2022, n. 1714.
Maggiorazione per genitori che lavorano - Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a un massimo di 30 euro mensili (ISEE pari o inferiore a 15.000 euro), che si riduce gradualmente fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro e che non spetta per un ISEE sopra tale soglia.
Al riguardo, l’Istituto ha chiarito che, oltre ai redditi da lavoro dipendente o assimilati, a quelli da pensione e ai redditi da lavoro autonomo o d’impresa, rilevano altresì:
La maggiorazione spetta altresì ai nuclei di genitori lavoratori agricoli autonomi; non spetta, invece, a nuclei composti da un solo genitore, anche se lavoratore.
Maggiorazioni in caso di nuclei numerosi - La normativa prevede per ciascun figlio successivo al 2° una maggiorazione mensile variabile da un massimo di € 85 (ISEE pari o inferiore a € 15.000) a un minimo di € 15 (ISEE pari o superiore a € 40.000), nonché una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con 4 o più figli, pari a € 100 mensili per nucleo.
Rispetto a queste, l’Inps precisa che:
In merito a questo, comunque, l’Inps ha già annunciato un futuro messaggio nel quale verrà comunicato il rilascio della funzionalità nel modello di domanda che consentirà di dichiarare il numero (e il codice fiscale) di eventuali ulteriori figli non compresi nella domanda di assegno unico, ma comunque a carico e facenti parte del nucleo.
Riconoscimento dell’assegno unico ai genitori separati - L'assegno è suddiviso in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale ovvero che hanno l'affidamento condiviso dei figli: tuttavia, i genitori possono stabilire che il contributo venga interamente erogato solo a uno dei 2, attestando in procedura l’accordo tra le parti.
L’assegno, eccezionalmente, viene sempre erogato interamente a un solo genitore:
In questi casi, il genitore dichiara la sua situazione nella domanda, richiedendo l’erogazione al 100% o modificando una precedente domanda che prevedeva l’erogazione al 50%: in sede di prima domanda e/o modifica, non è richiesto al genitore di allegare alcuna documentazione comprovante il suo diritto (accordo scritto tra le parti, decreto di separazione, sentenza di separazione o di divorzio), ma resta salvo il diritto dell’Istituto di richiederla in un momento successivo.
L’altro genitore, in ogni caso, potrà chiedere alla Struttura Inps competente il riesame della ripartizione, trasmettendo alla medesima idonea documentazione comprovante.
Figli maggiorenni - L’assegno è riconosciuto ai nuclei familiari per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, qualora ricorrano talune condizioni al momento della domanda e per tutta la durata della prestazione.
Proprio rispetto a queste ultime, l’Inps ha chiarito che il figlio:
Da notare, inoltre, come nel caso in cui i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne di età inferiore a 26 anni, a carico Irpef di entrambi i genitori, fa parte del nucleo di uno dei due genitori, da lui scelto.
Il carico per i figli maggiorenni di età non superiore a 21 anni, “attratti” nel nucleo dei genitori, è verificato se congiuntamente:
Raggiungimento della maggiore età - Nell’ipotesi di figli che raggiungono la maggiore età successivamente all’inoltro della domanda si prevede la possibilità che il figlio presenti domanda per conto proprio: ciò comporta la decadenza della “scheda” presente nella domanda del genitore e l’erogazione della prestazione direttamente al figlio maggiorenne, limitatamente alla quota di assegno a lui spettante.
Qualora, invece, il figlio non presenti domanda per conto proprio, a partire dal mese di compimento del diciottesimo anno, la domanda verrà messa in stato “Evidenza” per consentire al cittadino l’integrazione delle dichiarazioni relative al figlio maggiorenne, che dovrà, comunque, avvenire entro la fine dell’anno di riferimento della prestazione (28.02 dell’anno successivo).
Facendo seguito al messaggio 4748/2021 e alla circolare 23/2022, l’Inps ha reso noti ulteriori chiarimenti in materia di assegno unico, con il messaggio 20.04.2022, n. 1714.