La Legge di Bilancio 2025 ha confermato, tra le misure volte alla riduzione del carico fiscale sui redditi da lavoro dipendente, la proroga della tassazione agevolata sui premi di produttività. La disposizione, contenuta all’art. 1, comma 385 della norma, estende l'applicazione dell’aliquota sostitutiva ridotta dal 10% al 5% anche agli anni 2026 e 2027.
L’agevolazione si applica agli emolumenti erogati a titolo di premi di risultato e partecipazione agli utili d’impresa, nei limiti annuali di 3.000 euro lordi, elevabili a 4.000 euro, per le imprese che adottano modelli di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro.
Inoltre, la misura resta accessibile a condizione che il reddito da lavoro dipendente percepito nell’anno precedente non superi gli 80.000 euro.
Ai sensi della Legge n. 208/2015, i premi di risultato sono soggetti all’imposta sostitutiva forfettaria solo se:
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 265/2022, ha precisato che l’individuazione degli obiettivi deve avvenire attraverso accordo sindacale e che, nei gruppi di imprese, gli obiettivi devono essere raggiunti da ciascuna singola impresa, non essendo sufficiente il risultato aggregato.
Inoltre, come chiarito nella risposta a interpello n. 456/2019, la detassazione è applicabile nel periodo d’imposta successivo a quello in cui si realizza l’incremento previsto dagli accordi.
Infine, con la circolare n. 4/E del 16 maggio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che le istruzioni già fornite nelle precedenti circolari restano integralmente applicabili anche in relazione alla proroga disposta dalla Legge di Bilancio 2025.
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