Regime dei “neo-residenti”: aumenta l’imposta sostitutiva sui redditi esteri dal 2026

13 Febbraio 2026
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Con l’approvazione dei commi 25 e 26 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025), il legislatore ha modificato il regime fiscale opzionale per le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia, incrementando l’imposta sostitutiva dovuta sui redditi prodotti all’estero.

A decorrere dai trasferimenti di residenza successivi al 1° gennaio 2026, l’imposta forfettaria annua passa da 200.000 a 300.000 euro, a prescindere dall’ammontare dei redditi esteri percepiti. Analogo incremento riguarda i familiari che aderiscono al regime su richiesta del soggetto principale: l’imposta sostitutiva è fissata in 50.000 euro annui, rispetto ai precedenti 25.000 euro. La modifica è stata introdotta mediante revisione dell’articolo 24-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

L’applicazione del regime resta subordinata al rispetto di specifiche condizioni:

  • i redditi devono essere prodotti all’estero secondo i criteri previsti dall’articolo 165 del TUIR;
  • il contribuente deve trasferire la residenza fiscale in Italia senza essere stato residente nel territorio dello Stato per almeno nove dei dieci periodi d’imposta precedenti;
  • la residenza fiscale è determinata sulla base dei criteri ordinari (iscrizione all’anagrafe della popolazione residente, domicilio o dimora abituale in Italia).

L’opzione per l’imposta sostitutiva deve essere esercitata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui avviene il trasferimento della residenza, previa risposta favorevole a un’apposita istanza di interpello presentata all’Agenzia delle Entrate.

Il regime produce effetti a partire dallo stesso periodo d’imposta. Il contribuente può inoltre escludere dall’applicazione dell’imposta sostitutiva i redditi prodotti in uno o più Stati o territori esteri, con conseguente applicazione del regime ordinario e riconoscimento del credito d’imposta per le imposte assolte all’estero.

Restano escluse dal regime sostitutivo le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate, realizzate nei primi cinque periodi d’imposta di validità dell’opzione, che continuano a essere assoggettate al regime ordinario. L’imposta sostitutiva deve essere versata in un’unica soluzione entro il termine previsto per il pagamento del saldo delle imposte sui redditi. In materia di accertamento, riscossione, contenzioso e sanzioni trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l’IRPEF. L’imposta non è deducibile da altre imposte o contributi.

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