Con l’articolo 13 del Decreto Legge n. 159/2025, in vigore dal 31 ottobre, cambia il perimetro dei soggetti tenuti a comunicare il proprio domicilio digitale (PEC) al Registro delle Imprese. La norma rivede quanto previsto dal decreto-legge n. 179/2012 – già modificato dalla Legge di Bilancio 2025 – restringendo l’obbligo a una platea più circoscritta di amministratori.
L’obbligo non riguarda più tutti gli amministratori delle società, ma solo uno dei seguenti soggetti, individuati in via alternativa:
Rientrano nell’ambito applicativo:
Sono invece esclusi:
Il decreto specifica che il domicilio digitale dell’amministratore non può coincidere con quello dell’impresa, rafforzando così il principio di responsabilità e di unicità dell’indirizzo PEC personale.
La comunicazione del domicilio digitale al Registro delle Imprese dovrà essere effettuata entro il 31 dicembre 2025.
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