Obbligo di domicilio digitale per gli amministratori: cosa cambia con il DL 159/2025

21 Novembre 2025
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Con l’articolo 13 del Decreto Legge n. 159/2025, in vigore dal 31 ottobre, cambia il perimetro dei soggetti tenuti a comunicare il proprio domicilio digitale (PEC) al Registro delle Imprese. La norma rivede quanto previsto dal decreto-legge n. 179/2012 – già modificato dalla Legge di Bilancio 2025 – restringendo l’obbligo a una platea più circoscritta di amministratori.

L’obbligo non riguarda più tutti gli amministratori delle società, ma solo uno dei seguenti soggetti, individuati in via alternativa:

  • amministratore unico,
  • amministratore delegato,
  • in assenza di quest’ultimo, il Presidente del Consiglio di amministrazione.

Rientrano nell’ambito applicativo:

  • società di capitali,
  • società cooperative,
  • società consortili.

Sono invece esclusi:

  • amministratori di società di persone,
  • soggetti che ricoprono cariche diverse (consiglieri, membri di comitati, presidenti di organi interni).

Il decreto specifica che il domicilio digitale dell’amministratore non può coincidere con quello dell’impresa, rafforzando così il principio di responsabilità e di unicità dell’indirizzo PEC personale.

La comunicazione del domicilio digitale al Registro delle Imprese dovrà essere effettuata entro il 31 dicembre 2025.

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