Modello IVA 2026: chi è esonerato

30 Gennaio 2026
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Dal 2 febbraio 2026 prende avvio la presentazione della Dichiarazione IVA 2026, relativa all’imposta dovuta per il periodo d’imposta 2025. In vista dell’apertura della campagna dichiarativa, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Modello IVA 2026 e le istruzioni per la compilazione.

La normativa prevede una serie di ipotesi di esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA. Di seguito l’elenco dei contribuenti che non sono tenuti all’adempimento.

I contribuenti che, nel corso dell’anno d’imposta, hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti ai sensi dell’articolo 10 del D.P.R. n. 633/1972, nonché coloro che, avvalendosi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione (articolo 36-bis del D.P.R. n. 633/1972), hanno posto in essere soltanto operazioni esenti. L’esonero non opera, tuttavia, qualora il contribuente:

  • abbia effettuato operazioni imponibili, anche se riferite ad attività gestite con contabilità separata;
  • abbia registrato operazioni intracomunitarie o effettuato rettifiche della detrazione;
  • abbia eseguito acquisti soggetti a reverse charge (ad esempio oro, argento puro, rottami.

I contribuenti che applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (c.d. “nuovi minimi”).

I produttori agricoli esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell’articolo 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972.

Gli esercenti attività di giochi, intrattenimenti e attività similari, esonerati dagli adempimenti IVA e che non hanno optato per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari.

Le imprese individuali che hanno concesso in affitto l’unica azienda e non esercitano altre attività rilevanti ai fini IVA.

I soggetti passivi residenti in altri Stati membri dell’Unione europea che abbiano effettuato esclusivamente operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di versamento dell’imposta.

I soggetti che hanno optato per il regime agevolato previsto per le attività di intrattenimento e spettacolo (legge n. 398/1991), limitatamente ai proventi delle attività commerciali connesse agli scopi istituzionali.

I soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini IVA in Italia ai sensi dell’articolo 74-quinquies del D.P.R. n. 633/1972 per l’assolvimento degli obblighi relativi ai servizi resi a committenti privati.

I contribuenti che, per l’intero anno d’imposta, hanno applicato il regime forfettario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

I raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi e di piante officinali spontanee che, nell’anno solare precedente, hanno conseguito un volume d’affari non superiore a 7.000 euro.

Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno optato per l’applicazione del regime speciale previsto dalla legge n. 190/2014.

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