La Legge di Bilancio 2026 interviene in modo significativo sulla disciplina fiscale applicabile ai dividendi e alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni, introducendo nuovi requisiti per l’accesso ai regimi di parziale imponibilità nell’ambito dell’attività d’impresa, sia per i soggetti IRES sia per quelli IRPEF.
Le modifiche riguardano, in particolare, i dividendi percepiti da soggetti IRES e le plusvalenze o minusvalenze realizzate mediante la cessione di partecipazioni, comprese quelle detenute in società di persone, quando tali operazioni rientrano nell’esercizio dell’attività d’impresa.
La nuova disciplina stabilisce che il regime di parziale imponibilità — pari al 5 per cento per le società di capitali e alle percentuali del 40 per cento, 49,72 per cento o 58,14 per cento per i soggetti IRPEF — si applica esclusivamente agli utili la cui distribuzione sia deliberata a decorrere dal 1° gennaio 2026 e alle plusvalenze che presentano i requisiti per il cosiddetto regime “PEX”, se realizzate dalla medesima data.
Tuttavia, l’accesso a tali regimi agevolati è ora subordinato al possesso di uno specifico requisito dimensionale della partecipazione. In particolare, la partecipazione da cui derivano gli utili, o che viene ceduta anche solo in parte, deve alternativamente:
In mancanza di almeno una di queste condizioni, la normativa prevede l’imponibilità integrale del reddito, con tassazione al 100 per cento dei dividendi o delle plusvalenze, ovvero la piena deducibilità delle eventuali minusvalenze.
Un criterio analogo viene introdotto anche con riferimento all’applicazione della ritenuta ridotta dell’1,20 per cento sui dividendi corrisposti a soggetti esteri residenti in Stati membri dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo inclusi nella cosiddetta “white list”. Anche in questo caso, la riduzione dell’aliquota è subordinata al rispetto dei nuovi requisiti minimi relativi all’entità o al valore fiscale della partecipazione.
Resta invece invariato il trattamento fiscale dei dividendi e delle plusvalenze realizzati da soggetti privati al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa. Per tali contribuenti continuano ad applicarsi le regole previgenti, senza l’introduzione di ulteriori soglie o condizioni.
Nel complesso, l’intervento della Manovra 2026 rafforza l’impostazione selettiva dei regimi agevolati, concentrandoli su partecipazioni di maggiore rilevanza economica e riducendo gli spazi di applicazione delle forme di tassazione parziale per le partecipazioni di entità più contenuta.
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