Con la risposta n. 188/2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i rimborsi spese per missioni e trasferte all’estero restano fiscalmente esenti, anche nel caso in cui le spese siano state sostenute con strumenti non tracciabili, come il contante, a condizione che risultino adeguatamente documentate.
Il chiarimento rappresenta un passaggio rilevante per imprese, lavoratori dipendenti e professionisti che svolgono attività all’estero, offrendo una soluzione pratica dopo le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 e dal decreto-legge n. 84 del 17 giugno 2025, che hanno modificato il regime dei rimborsi per le spese di trasferta.
Secondo l’attuale quadro normativo, le spese sostenute per trasferte sul territorio nazionale devono essere effettuate con strumenti tracciabili (carta, bonifico, app, ecc.) affinché i relativi rimborsi siano esclusi dalla base imponibile. Diversamente, tali rimborsi concorrono alla formazione del reddito e quindi risultano soggetti a tassazione.
Per le spese all’estero, invece, il recente intervento normativo ha previsto una semplificazione: la tracciabilità non è più obbligatoria ai fini della detassazione. Anche i rimborsi effettuati a fronte di pagamenti in contanti restano esenti da imposizione, purché l’onere sia adeguatamente giustificato da idonea documentazione (es. fatture, scontrini o ricevute).
Questa distinzione consente maggiore flessibilità per i lavoratori inviati all’estero, dove l’utilizzo di strumenti digitali di pagamento può risultare più complesso, soprattutto in alcune aree geografiche o per specifiche categorie di spesa.
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