Avvisi bonari: sospensione notifiche a dicembre

5 Dicembre 2025
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Il nuovo Statuto dei diritti del contribuente (D.Lgs. 219/2023) e il D.Lgs. 1/2024 hanno introdotto una novità: una pausa programmata nell’invio delle comunicazioni fiscali più frequenti e invasive. Dal 1° al 31 dicembre di ogni anno, infatti, l’Agenzia delle Entrate si impegna a non trasmettere avvisi bonari, esiti dei controlli automatizzati e formali, né lettere di compliance.

Nasce così la “tregua fiscale natalizia”, una sospensione strutturale che affianca quella già operativa nel mese di agosto.

Diversamente dalla tregua estiva, però, quella natalizia non sospende i termini: blocca soltanto l’invio delle comunicazioni. Una misura di civiltà amministrativa che mira a ridurre lo “stress fiscale” di fine anno, senza intaccare gli obblighi già sorti.

L’obiettivo è duplice:

  1. armonizzare tempi di vita, attività economica e impegni fiscali;
  2. distribuire in modo più uniforme il carico operativo dell’Amministrazione.

Atti sospesi dal 1° al 31 dicembre:

  • esiti dei controlli automatizzati (art. 36-bis DPR 600/73 e 54-bis DPR 633/72);
  • esiti dei controlli formali (art. 36-ter);
  • lettere di compliance e inviti al pagamento bonario;
  • liquidazioni di imposte da tassazione separata soggette a controllo automatizzato.

Atti che possono comunque essere notificati:

  • atti urgenti o che incidono su prescrizione e decadenza;
  • comunicazioni collegate a profili penali;
  • atti della riscossione coattiva.

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