Con la Risposta a interpello n. 14/2026, l’Agenzia delle Entrate interviene sul trattamento fiscale delle auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti, fornendo indicazioni di particolare rilievo per le imprese che intendono strutturare politiche di assegnazione dei veicoli coerenti con esigenze organizzative e obiettivi di sostenibilità, senza incorrere in criticità sul piano fiscale.
L’istanza riguardava l’assegnazione del veicolo aziendale con una partecipazione economica del dipendente, attuata mediante una trattenuta e una contestuale rideterminazione della retribuzione variabile. Il chiarimento richiesto verteva, in particolare, sul corretto perimetro di tassazione del fringe benefit auto e sul trattamento delle somme che eccedono il valore convenzionale.
L’Amministrazione finanziaria ha ribadito che la riduzione del fringe benefit auto è ammessa esclusivamente per le somme richieste al lavoratore quale corrispettivo per l’uso personale del veicolo, purché determinate sulla base del valore convenzionale del beneficio. Tale orientamento risulta coerente con quanto già chiarito dalla prassi amministrativa (circolare n. 326/1997).
Nel caso oggetto di interpello, la trattenuta mensile pari al valore convenzionale del fringe benefit è stata ritenuta idonea ad azzerare integralmente il beneficio imponibile.
Diversamente, le ulteriori somme con cui il dipendente concorre alla copertura del costo complessivo sostenuto dall’azienda non rientrano nell’ambito applicativo della disciplina agevolata. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che tali importi, anche se recuperati mediante la riduzione della retribuzione variabile, costituiscono a tutti gli effetti utilizzo di reddito imponibile da parte del lavoratore e devono pertanto concorrere alla formazione del reddito complessivo.
Ne deriva che la differenza tra il costo totale del veicolo e il valore convenzionale del fringe benefit non può ridurre la base imponibile. Tale differenza deve essere trattenuta utilizzando retribuzione già assoggettata a tassazione, nel rispetto degli obblighi del sostituto d’imposta.
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