Aumento del credito d'imposta sui pagamenti tracciabili

6 Luglio 2021
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Il 30 Giugno è stata approvata la modifica all’art 22 del DL n 124/2019. Essa prevede che per le commissioni POS maturate nel periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, il credito d'imposta è incrementato al 100%.
La seguente modifica riguarda il bonus “Pos”, il quale, a partire dal 1 luglio 2020 prevedeva un credito d’imposta del 30% su tutte le commissioni derivanti dall’utilizzo dello strumento di pagamento telematico.

Gli esercenti arti e professioni che dal 1 luglio 2020 accettano pagamenti tramite:

  • carte di debito
  • carte di credito
  • carte prepagate
  • altri strumenti tracciabili

A norma dell’art 22 del Decreto Fiscale il credito d’imposta spetta a esercenti attività di impresa e esercenti arte e professioni che hanno concesso beni e prestazioni di servizi ai consumatori finali dal 1° luglio 2020 a condizione che i suddetti operatori abbiano avuto nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro.

l credito di imposta potrà essere utilizzato dagli esercenti e professionisti in compensazione (ai sensi dell'articolo 17 del DLGS 9 luglio 1997, n. 241) a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa e deve essere indicato in dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di maturazione del credito e in quelle successive fino a conclusione dell’utilizzo. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.

I dati recepiti dai prestatori di servizi di pagamento, devono essere presentati entro il ventesimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento.

Quali sono i dati inviati?

Le informazioni trasmesse in conformità alle specifiche tecniche sancite dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 29 aprile 2020 (Prot. N. 181301/2020), includono:

  • codice fiscale dell'esercente,
  • mese e anno di addebito,
  • numero totale delle operazioni effettuate nel periodo di riferimento e di quelle riconducibili ai consumatori finali,
  • importo delle commissioni addebitate per le operazioni riconducibili ai consumatori finali,
  • ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.

Tale provvedimento, oltre alle informazioni da fornire, ha dettato le modalità di comunicazione su come trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate, tramite il SID, le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito, tramite l’utilizzo delle informazioni descritte in precedenza fornite dai prestatori di servizi di pagamento che hanno erogato lo strumento di pagamento “Pos” ai commercianti, tramite un contratto di convenzione.

Gli esercenti utilizzatori del credito di imposta sono tenuti a conservare la documentazione relativa alle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con strumenti elettronici di pagamento, per un periodo di 10 anni dall’anno in cui il credito è stato utilizzato.

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Fonte: Redazione CAF TFDC

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