Al via la rottamazione-quinquies: modalità e scadenze

30 Gennaio 2026
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È ufficialmente operativa la nuova definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione, la cosiddetta rottamazione-quinquies, introdotta dalla legge di Bilancio 2026. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha reso disponibile nel proprio sito le modalità e il servizio telematico per la presentazione della domanda di adesione, che dovrà essere trasmessa entro il 30 aprile 2026.

La nuova misura agevolativa presenta un ambito applicativo più circoscritto rispetto alle precedenti edizioni e riguarda esclusivamente determinati carichi affidati in riscossione, tra cui:

  • imposte dichiarate ma non versate;
  • omesso versamento di contributi previdenziali INPS (con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento);
  • sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada affidate dalle Prefetture.

In sede di domanda è necessario indicare:

  • i carichi che si intende definire;
  • la modalità di pagamento (unica soluzione o rateale);
  • un indirizzo e-mail per la ricezione della ricevuta di presentazione.

In caso di pagamento rateale, l’importo di ciascuna rata non potrà essere inferiore a 100 euro. AdeR comunicherà entro il 30 giugno 2026 l’esito della domanda, gli importi dovuti e i moduli di pagamento.

La legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025) consente di definire in forma agevolata i debiti affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 relativi alle fattispecie espressamente individuate dalla norma. Sono ammessi anche debiti già inclusi nelle precedenti rottamazioni o nel “saldo e stralcio” per i quali si sia verificata la decadenza, nonché quelli della rottamazione-quater per i quali, alla data del 30 settembre 2025, siano stati persi i benefici.

La definizione agevolata consente di versare solo il capitale residuo, le spese per eventuali procedure esecutive e i diritti di notifica, con esclusione di sanzioni, interessi di mora, sanzioni civili e aggio. Per le sanzioni del Codice della strada non sono dovuti neppure gli interessi e le maggiorazioni.

Il pagamento potrà avvenire in un’unica soluzione o in un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo, con scadenza della prima (o unica) rata fissata al 31 luglio 2026. La definizione agevolata diventa inefficace in caso di mancato o insufficiente pagamento della prima rata, di due rate anche non consecutive, o dell’ultima rata del piano.

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