Effetti della proroga della moratoria Covid 2022 con la Legge 234/2021 (“Legge di Bilancio 2022”)

Il provvedimento, entrato in vigore il 1° gennaio 2022, prevede l’avvio di una fase di uscita graduale dalle misure pubbliche di natura straordinaria per fronteggiare l’emergenza pandemica.

Di seguito si riporta una sintesi delle disposizioni in questione. La nuova legge di bilancio si esprime sulle agevolazioni per le aziende nel 2022, in particolare come vengono gestite le proroghe alle moratorie dette “Covid”.

1) Moratorie basate su D.L. 18/2020 e successive modifiche

Le moratorie pubbliche sono terminate il 31/12/2021.

Per tutte le rinegoziazioni dal 01/01/2022 non è pertanto consentito l’utilizzo dei motivi rinegoziazione introdotti per le moratorie in ambito Covid: C, D, E, F, G, H e I.

Dal 01/01/2022 le Banche potranno valutare di concedere esclusivamente le moratorie “ordinarie”, sia nel caso di nuove concessioni che di proroga di quelle in essere, e pertanto non collegabili a motivi di rinegoziazione legati a “Covid”.

2) Fondo di Garanzia per le PMI

Sono state introdotte modifiche all’operatività precedente:

  • dal 01/01/2022 la percentuale di garanzia per le operazioni di cui alla lettera m) è ridotta all’80% e fino al 30/06/2022 potranno essere rilasciate anche a favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti
  • dal 01/04/2022 viene ripristinata la commissione di garanzia una tantum da versare al Fondo mentre l’agevolazione consistente nella non applicazione del rating in fase di concessione verrà comunque mantenuta fino al 30.06.2022
  • dal 01/07/2022 viene reintrodotto il modello di valutazione della probabilità di default (rating) per l’accesso alla garanzia del Fondo.

Inoltre, dal 01/07/2022 al 31/12/2022 è previsto, transitoriamente, che le garanzie in questione non saranno più rilasciate nell’ambito del Quadro Temporaneo (Temporary Framework), in deroga quindi all’operatività ordinaria del Fondo come avvenuto nel recente passato, ma prevedendo in tale nuovo contesto operativo che:

  • l’importo massimo garantito potrà essere di euro 5 mln per singola impresa
  • le imprese rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione saranno ammesse alla garanzia
  • per i finanziamenti concessi, per esigenze diverse dagli investimenti, in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione, essi beneficeranno di un incremento della percentuale di copertura al 60%.

3) Rifinanziamento della Misura “Nuova Sabatini”

Previsto il rifinanziamento della “Nuova Sabatini” per complessivi euro 900 milioni per il periodo 2022–2026.

Reintrodotta inoltre la modalità in più quote dell’erogazione del contributo in favore delle imprese, da parte del MISE (in attesa emanazione di uno specifico decreto ministeriale) ribadendo comunque al contempo che l’erogazione dello stesso contributo potrà avvenire ancora in un’unica soluzione nel caso di finanziamento di importo non superiore a euro 200.000.

4) Garanzia ISMEA

ISMEA potrà rilasciare:

  • a decorrere dal 01/01/2022, per le garanzie di cui all’art. 13, comma 1, lettera m) del DL Liquidità, garanzie ridotte all’80% dal precedente 90%;
  • a decorrere dal 01/04/2022, garanzie previo pagamento di una commissione (l’entità e le modalità di versamento saranno resi noti con successiva circolare da parte di ISMEA stessa).

5) Sace Garanzia Italia

La misura è prorogata fino al 30/06/2022 (già autorizzata da parte della Commissione Europea). Di seguito si riportano le principali modifiche apportate:

  • Garanzia Italia “ordinaria”

variata la durata dei finanziamenti che non potrà estendersi oltre il 30 giugno 2028 per i finanziamenti con durata non superiore a 6 anni ed oltre il 30 giugno 2030 per i finanziamenti di durata non superiore a 8 anni

variato il termine relativo alla data di emissione della garanzia da parte di SACE che non potrà estendersi oltre il 30 giugno 2022

come per il Corrispettivo Annuale per la prima annualità, è stato introdotto un termine entro il quale effettuare i pagamenti anche per i Corrispettivi Annuali successivi alla prima ovvero dovranno essere corrisposti, entro e non oltre il decimo giorno a partire dalla data che cade un anno dopo la fine del trimestre solare in cui è avvenuta l’erogazione del finanziamento.

  • Garanzia Italia “Midcap”

recepita la proroga del programma Garanzia Italia fino al 30 giugno 2022

variata la durata dei finanziamenti che non potrà estendersi oltre il 30 giugno 2028 per i finanziamenti con  durata  non   superiore  a 6 anni  ed  oltre il 30 giugno 2030  per i   finanziamenti di  durata non superiore a 8 anni

variato  il  termine  relativo  alla data  di emissione   della garanzia da  parte di  SACE che  non  potrà estendersi oltre il 30 giugno 2022 ed eliminati i riferimenti alla  percentuale di copertura  distinta tra l’80% e il 90% e quelli temporali del 1° marzo 2021 ed entro e non oltre il 30 giugno 2021.

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Fonte: Acris

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