Depositari di scritture contabili: al via la procedura per la cessazione


È online la nuova funzionalità che consente di attuare quanto previsto dal nuovo comma 3-bis dell’articolo 35 del decreto Iva, introdotto dal Dl “Adempienti”. La norma stabilisce che, in caso di variazione del luogo in cui sono tenute e conservate le scritture contabili a causa della cessazione dell’incarico di depositario, il professionista possa informare direttamente l’Amministrazione finanziaria della fine dell’incarico, eventualità che può verificarsi quando il contribuente titolare delle scritture non mette al corrente l’Agenzia della variazione entro il termine previsto per legge di trenta giorni. La comunicazione può essere inviata dall’ex depositario solo dal giorno successivo a tale scadenza e dopo aver avvertito il cliente dell’intenzione di effettuare la comunicazione.

Di conseguenza, la trasmissione del modello sarà possibile soltanto dal 31° giorno successivo alla conclusione del rapporto ed esclusivamente attraverso la procedura web presente nel Cassetto fiscale, sezione Consultazioni – Anagrafica.

Una volta acquisito il modello e verificata la correttezza delle informazioni, l’Agenzia rilascia un’attestazione di trasmissione e, dopo l’accoglimento, una ricevuta di acquisizione che riepiloga i dati comunicati. La comunicazione e la ricevuta potranno poi essere consultate sia dal depositario che dal depositante dalle rispettive sezioni del Cassetto fiscale. Dalla data di rilascio dell’attestazione, il luogo di conservazione si presume coincidere con il domicilio fiscale del cliente depositante.

Per avere informazioni e aggiornamenti tramite la nostra Newsletter, registrati qui
Se sei interessato in merito ad eventi e novità fiscali che riguardano il nostro CAF seguici su Linkedin e Facebook

Lascia un commento

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*