L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello 30.04.2021, n. 311, analizza la defiscalizzazione soffermandosi sulle condizioni per l'esenzione.
Per costituire un piano di welfare aziendale defiscalizzato è necessario il rispetto di una serie di condizioni.
Per quanto riguarda la concessione delle borse di studio, la disposizione di riferimento è la lett. f-bis) dell'art. 51, c. 2 D.P.R. 917/1986. Come già precisato dall'Agenzia delle Entrate (circ. 238/2000) nel concetto di borsa di studio possono essere ricompresi i contributi versati dal datore di lavoro per rimborsare al lavoratore le spese sostenute per le rette scolastiche, tasse universitarie, libri di testo scolastici, nonché gli incentivi economici agli studenti che conseguono livelli di eccellenza nell'ambito scolastico.
Con la risposta in commento, l'Agenzia delle Entrate ritiene che le borse di studio oggetto del piano non possano essere ritenute esenti in quanto rivolte a premiare non eccellenze scolastiche, ma il normale svolgimento del percorso scolastico. Inoltre, il Fisco lamenta, analizzando il caso concreto, che l'importo erogabile a titolo di borsa di studio, non essendo commisurato al raggiungimento di risultati eccellenti, appare di ammontare rilevante rispetto al grado d'istruzione raggiunto.
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