Ai nastri di partenza il cavallo di battaglia per la ripresa dell'economia italiana nell'era del Covid-19. L'apposita polizza assicurativa a carico dei professionisti, il cessionario che acquista in buona fede il credito non spettante e altri casi pratici.
Con il Decreto Rilancio, il Governo italiano punta tutto sui benefici inerenti al superbonus del 110%. A differenza delle altre agevolazioni riguardanti sempre la ristrutturazione edilizia o l'efficientamento energetico, il superbonus prevede un'aliquota di detrazione più elevata, nonché una diversa modalità di fruizione dell'agevolazione. Infatti, la detrazione oltre a essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo, può essere ceduta optando per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.
Per ottenere il superbonus sono necessari, oltre agli adempimenti previsti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficientamento energetico degli edifici, anche una serie di adempimenti a carico dei professionisti abilitati. Infatti, ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto, è necessario il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al superbonus; nello specifico, il visto di conformità deve essere rilasciato dai soggetti incaricati della trasmissione telematica.
Inoltre, sia ai fini dell'utilizzo diretto in dichiarazione del superbonus, sia dell'opzione per la cessione o lo sconto, è necessaria l'asseverazione di un tecnico abilitato, che consente di dimostrare che l'intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell'asseverazione deve essere trasmessa per via telematica all'Enea. I professionisti incaricati devono attestare anche la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Ai fini del rilascio delle predette attestazioni ed asseverazioni, i tecnici abilitati sono tenuti alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato; inoltre, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 15.000 Euro per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio.
In caso di controllo, i fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto. Pertanto, se un soggetto acquisisce un credito d'imposta, ma durante i controlli dell'Enea o dell'Agenzia delle Entrate viene rilevato che il contribuente non aveva diritto alla detrazione, il cessionario che ha acquistato il credito in buona fede non perde il diritto ad utilizzare il credito d'imposta.
L'Agenzia delle Entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del soggetto che ha esercitato l'opzione, maggiorato degli interessi di cui all'art. 20, D.P.R. 29.09.1973, n. 602, e delle sanzioni di cui all'art. 13, D.Lgs. 18.12.1997, n. 471.
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