Con il recente aggiornamento del software (versione 1.0.3) a cura dell'Agenzia delle Entrate, i contribuenti possono effettuare l'operazione per la detrazione restante.
Le detrazioni edilizie per le quali risulta possibile esercitare le opzioni, di cui all'art. 121, c. 1 D.L. 34/2020 (sconto in fattura e cessione della detrazione) sono quelle elencate dal comma 2 del medesimo articolo e fanno riferimento alle spese sostenute per gli interventi di cui all'art. 3, lett. a), b), c) e d) D.P.R. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'art. 1117 C.C.; si tratta degli interventi effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze per interventi effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, di adozione di misure antisismiche, compresi quelli per i quali compete la detrazione del 110%, e di installazione di impianti solari fotovoltaici, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110% ai sensi dell'art. 119, cc. 5 e 6 D.L. 34/2020, cui si aggiungono il sismabonus acquisti, di cui all'art. 16, c. 1-septies D.L. 63/2013, il bonus facciate e il bonus per le colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, anche maggiorato (110%, ai sensi dell'art. 119, c. 8 D.L. 34/2020).
Con l'aggiornamento del software (versione 1.0.3) a cura dell'Agenzia delle Entrate, ora è possibile optare per la cessione di tutte le rate residue di detrazione spettanti; in effetti, era stato precisato a suo tempo dall'Agenzia che l'opzione si riferisce a tutte le rate ed è irrevocabile (circ. 24/E/2020), quindi ai 4/5, se si tratta di superbonus e 9/10 per quanto concerne le quote relative ai bonus ordinari (risparmio energetico, ristrutturazione, bonus facciate e quant'altro).
Quindi, un contribuente, anche per non aver fatto in tempo a presentare il modello di comunicazione per la cessione e sconto in scadenza lo scorso 15.04, e che ha sostenuto le spese per i citati interventi, può scegliere di indicare nella dichiarazione relativa al 2020 (redditi 2021) la prima rata e di cedere il credito delle restanti (4 o 9) quote; è possibile cedere le quote riferibili anche alla quota rimasta a carico del contribuente dopo aver ottenuto lo sconto (parziale) in fattura.
Con la nuova versione del software è possibile cedere le restanti quote, avendo cura però di eseguire la comunicazione obbligatoria sul modello approvato entro il prossimo 16.03.2022; la comunicazione, a parte la scadenza prorogata più volte, a regime è fissata al 16.03 dell'anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la rata ceduta e non utilizzata.
Quindi, se le seconde rate, per spese sostenute nel 2020, sono da indicare nella dichiarazione relativa al 2021, la scadenza per l'invio della comunicazione è quella, come detto, del 16.03.2022.
Infine, a livello di compilazione del modello, se il fruitore effettua l'opzione per la cessione del credito con riferimento alle rate residue non utilizzate, dovrà ricordarsi di indicare, in alternativa all'importo complessivo del credito ceduto, l'importo del credito ceduto relativo alle rate residue e il numero di rate non fruite.
Se si tratta di interventi eseguiti su parti comuni, la comunicazione per la cessione deve essere trasmessa a cura del soggetto che rilascia il visto di conformità, se si tratta di 110%, oppure da ogni singolo condomino, se si tratta di detrazioni diverse da quella maggiorata.
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