Valutazione delle rimanenze di magazzino alla luce del Covid-19

9 Agosto 2020
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Secondo l'OIC 29, paragrafo 59, tra i fatti successivi alla chiusura dell'esercizio, possono verificarsi situazioni che determinano una riduzione del valore di mercato, rispetto al costo.
Secondo l'art. 2426, c. 1, n. 9 C.C., le rimanenze vengono iscritte in bilancio al costo di acquisto o di produzione oppure, qualora sia minore, al valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato, alla data di chiusura del bilancio. Per costo di acquisto o di produzione, si deve considerare il prezzo effettivo d'acquisto (al lordo di eventuali sconti di cassa), maggiorato degli oneri accessori di diretta imputazione (quali le spese di trasporto, assicurazione, dazi, provvigioni, eventuale Iva indetraibile); il tutto, al netto di eventuali resi, sconti, abbuoni e premi e dell'Iva detraibile.
Le rimanenze di magazzino sono oggetto di svalutazione in bilancio, qualora il valore di realizzo, presumibilmente, sia minore del relativo valore contabile. In tal caso, tal minor valore rappresenta un costo di riferimento per le successive rilevazioni contabili. Secondo il principio OIC 29, per determinare il valore di mercato si devono considerare i prezzi praticati nel periodo intercorrente tra la data di bilancio e quella dei mesi successivi, durante i quali si giunge alla redazione del progetto di bilancio. Il confronto tra costo di acquisto/produzione e il valore di mercato si effettua per singolo articolo di magazzino, facendo attenzione a non fare compensazioni tra articoli per i quali il valore di mercato è diminuito, rispetto a quelli per i quali è aumentato. La riduzione del valore delle giacenze di magazzino non permane nel tempo, essendo sufficiente anche solo una svalutazione avente carattere congiunturale, come può essere, naturalmente, il periodo post emergenza sanitaria, dettata da Covid-19; si deve fare riferimento ai prezzi anche successivi alla chiusura dell'esercizio, fino all'assemblea dell'approvazione di bilancio. Si rammenta che, per l'anno 2019, in deroga alle previsioni statutarie e alle norme civilistiche, secondo quanto previsto dal decreto Cura Italia, (DL. 18/2020) è consentito approvare il bilancio entro i 180 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio.
L'OIC 29, al paragrafo 59, si occupa dei fatti successivi alla chiusura dell'esercizio che abbiano determinato delle riduzioni durevoli del valore o delle riduzioni del valore di mercato, rispetto al costo, in conseguenza a situazioni, esistenti alla data di redazione del bilancio, che influenzino le valutazioni pertinenti il medesimo.
Ad esempio, dei capi di abbigliamento della stagione autunno/inverno 2019/2020, rimasti invenduti nel 2020 per chiusura delle attività economiche per i primi mesi del 2020, dettate da Covid-19, si dovrà certamente tenere conto, quale elemento negativo, portante una riduzione di valore delle giacenze al 31.12.2019.
Tra le informazioni da rendere in nota integrativa ai sensi dell'art. 2427, c. 1 C.C., per quanto riguarda l'aspetto della svalutazione delle rimanenze, si dovranno descrivere i criteri adottati. La seconda ipotesi di svalutazione delle giacenze di magazzino, indipendente dalla flessione dei prezzi di mercato alla chiusura dell'esercizio, è dettata dalla previsione di situazioni sfavorevoli, che potrebbero verificarsi eventualmente in futuro, oppure del rischio di non vendere i prodotti finiti; ad esempio, perché ormai obsoleti, fuori moda, riprendendo l'esempio succitato dell'abbigliamento invernale. Secondo l'art. 92 del Tuir, la svalutazione diretta delle giacenze di magazzino è ammessa ai fini fiscali mentre, nella seconda ipotesi, con l'accantonamento a rischi futuri, tale voce del conto economico sarà indeducibile ai fini Ires e Irap nell'esercizio in cui viene rilevato contabilmente il rischio e sarà deducibile fiscalmente nell'esercizio in cui si verificherà l'evento temuto.

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