Dopo l'istituzione dei codici tributo necessari per eseguire la compensazione, il cessionario del credito ceduto (o il fornitore che ha riconosciuto lo sconto in fattura) può utilizzare l'ammontare dopo la propria conferma e non prima dell'anno successivo a quello in cui le spese sono state sostenute.
I cessionari (che hanno acquistato il credito d'imposta corrispondente alla detrazione dal beneficiario, oppure dal fornitore o da altri cessionari a cui il credito è stato in precedenza ceduto) e i fornitori (che hanno concesso lo sconto e sono divenuti titolari del corrispondente credito) possono utilizzare il credito d'imposta esclusivamente in compensazione con utilizzo del modello di delega “F24”, ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 241/1997 (per il pagamento di altri tributi e/o contributi), sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario originario.
Il credito d'imposta può essere fruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione (5 se è acquisito l'intero credito, oppure per le restanti quote se in parte già utilizzato dal diretto beneficiario), ma non prima del 1.01 dell'anno successivo a quello di acquisizione del credito; inoltre, il credito può essere nuovamente ceduto a terzi a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione di cessione.
Le modalità di esercizio delle opzioni sono da effettuare in via telematica e sono state definite dall'Agenzia delle Entrate con uno specifico e già richiamato provvedimento (n. 283847/2020), in attuazione dell'art. 121, c. 7 D.L. 34/2020. Tale provvedimento ha, tra l'altro, approvato il modello di comunicazione e le relative istruzioni, come successivamente modificate da altro provvedimento (n. 326047/2020), ma il mancato invio della comunicazione, con le modalità indicate dai citati provvedimenti, rende l'opzione inefficace nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.
Posta la corretta compilazione e l'invio del citato modello di comunicazione, il fornitore o il cessionario potranno utilizzare il credito in compensazione senza tenere conto della preclusione alla stessa compensazione in presenza di debiti su ruoli definitivi, di cui all'art. 31, c. 1 D.L. 78/2010; non si tiene conto nemmeno del tetto massimo di 700.000 euro per le compensazioni effettuabili nell'anno solare (elevato a 1 milione per il solo anno 2020), ai sensi dell'art. 34 L. 388/2000.
Il modello di delega “F24”, recante il credito da utilizzare in compensazione, deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici delle Entrate. Ai sensi del punto 5.1) del provvedimento di agosto 2020 (n. 283847/2020), in ossequio a quanto disposto dall'art. 121, c. 3 D.L. 34/2020, l'utilizzo può avere luogo “a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione (…) e comunque non prima del 1.01 dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese”. Quindi, si ritiene che il fornitore o il cessionario possa utilizzare il corrispondente credito d'imposta a partire dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione, ma non prima del 1.01 dell'anno successivo a quello di “sostenimento” delle spese con queste tempistiche esemplificative.
Pertanto, se la presentazione della comunicazione di opzione è avvenuta nel mese di dicembre 2020, con riferimento alle spese sostenute nel medesimo anno (2020), il fornitore e/o cessionario potevano iniziare a utilizzare il credito d'imposta acquisito non prima del 1.01.2021, mentre nel caso di presentazione della comunicazione di opzione nel mese di febbraio 2021, relativamente alle spese sostenute nel 2020 (termine di presentazione della comunicazione per le spese 2020 dal 15.10.2020 al 16.03.2021), il fornitore o il cessionario possono iniziare a utilizzare il credito d'imposta non prima del 10.04.2021, e in tutti i casi necessariamente dopo aver confermato l'esercizio di opzione (punto 5.2, lett. a) del provvedimento n. 283847/2020).
IMPOSTE E TASSE
Iva, bollo e fatture nel Ddl di Bilancio 2021
30/12/2020
Tra le altre novità, il c. 1102 del testo in discussione aggiunge un periodo al c. 3, art. 7, del D.P.R. 542/1999 in materia di registrazione e liquidazione periodica. Precisazioni anche in merito ai controlli per l'assolvimento dell'imposta virtuale su e-fattura che da dopodomani cambiano modalità.