Uso di informazioni finanziarie, le nuove regole

29 Dicembre 2021
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La normativa antiriciclaggio si arricchisce del D.Lgs. 186/2021, che introduce ulteriori disposizioni per agevolare le attività di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati.
Il D.Lgs. 186/2021, pubblicato in G.U. il 29.11.2021, dà attuazione alla direttiva (UE) 2019/1153 e si applica in aggiunta alle norme in materia di antiriciclaggio vigenti, quali il D.Lgs. 231/2007.
La norma definisce informazioni finanziariequalsiasi tipo di informazioni o dati, quali dati su attività finanziarie, movimenti di fondi o relazioni finanziarie commerciali, già detenuti dalle unità di informazioni finanziarie (FIU) al fine di prevenire, accertare e contrastare efficacemente il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo”. L’organo istituzionalmente deputato alla raccolta e all'analisi delle informazioni è l’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF) presso la Banca d'Italia, che opera in posizione di indipendenza e autonomia funzionale.

Le nuove regole sono finalizzate ad agevolare l’uso delle informazioni finanziarie per prevenire, accertare, indagare o perseguire determinati reati, indicati dal decreto come associati al fenomeno del riciclaggio di proventi illeciti, e identificano le Autorità nazionali competenti abilitate ad accedere al Registro nazionale centralizzato dei conti bancari (sezione dell’anagrafe tributaria):

  • Ufficio nazionale per il recupero dei beni (ARO), istituito presso il Ministero dell’interno;
  • autorità giudiziaria e gli ufficiali di polizia giudiziaria delegati dal pubblico ministero;
  • servizi centrali e interprovinciali per il contrasto della criminalità organizzata;
  • Ministro dell’Interno;
  • Capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza;
  • questori;
  • direttore della Direzione investigativa antimafia (DIA).

In ordine alle modalità operative, negli ambiti di rispettiva competenza, le Autorità sono abilitate ad accedere e consultare le informazioni sui conti bancari quando necessario per lo svolgimento di un procedimento penale o nell’ambito di un procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale di cui alla normativa antimafia. Gli accessi avverranno sulla base di convenzioni stipulate tra le Autorità competenti e l’Agenzia delle Entrate, saranno eseguiti caso per caso e con modalità idonee a garantire il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, sentito il Garante della privacy.

Quanto ai reati presupposto associati al riciclaggio, il decreto prescrive un lungo elenco. Oltre a quelli riconducibili al terrorismo, traffici illeciti di stupefacenti, armi e beni rubati, alla tratta di essere umani e allo sfruttamento sessuale, costituiscono fattispecie presupposto: corruzione; frode; falsificazione di moneta; contraffazione e pirateria di prodotti; reati ambientali; contrabbando; reati in materia di imposte dirette e indirette; contraffazione; abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato. Si sottolinea che tali fattispecie sono anche presupposto della responsabilità amministrativa 231.

Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza e la DIA sono designate quali autorità competenti che possono richiedere e ricevere informazioni o analisi finanziarie dalla UIF, qualora necessarie allo svolgimento di un procedimento penale o per l’applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali. Analogamente, l’UIF potrà richiedere informazioni alla Guardia di Finanza e alla DIA quando, caso per caso, risulti necessario all’esercizio delle proprie funzioni di contrasto al riciclaggio di proventi illeciti.

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