Ulteriori chiarimenti in tema di sismabonus

10 Dicembre 2020
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L'Agenzia delle Entrate, con le risposte agli interpelli n. 557 e 558, continua la lista di indicazioni sugli interventi di riduzione del rischio sismico.
Destano grande interesse le agevolazioni fiscali relative agli interventi di riduzione del rischio sismico a giudicare almeno dall'elevato numero di interpelli presentati dai contribuenti all'Agenzia delle Entrate. Sulla base delle numerose risposte, si può ritenere che il perimetro applicativo dell'agevolazione relativa al c.d. sismabonus sia ormai delineato. Le recenti risposte agli interpelli n. 557 e 558 ne sono una testimonianza. I casi oggetto di interpello riguardano l'art. 16, c. 1-septies D.L. 63/2013 che prevede la possibilità, per gli acquirenti delle unità immobiliari oggetto di interventi di riduzione del rischio sismico, effettuati mediante demolizione e ricostruzione, con eventuale variazione volumetrica, di beneficiare di una detrazione d'imposta, calcolata sul prezzo di acquisto, nella misura del 75% o dell'85% a seconda delle classi di riduzione del rischio sismico, su un valore massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare (comprese eventuali pertinenze). Tale norma si intreccia, creando ulteriore interesse, con quella prevista dal Decreto Rilancio che, tra gli interventi ammessi al superbonus 110%, include anche gli interventi di riduzione del rischio sismico di cui al D.L. 63/2013. Tra le questioni oggetto di interpello, un'impresa di costruzione chiede se, in caso di demolizione di un fabbricato rurale e ricostruzione di case antisismiche (nella fattispecie, si tratta di 6 villette a schiera) possa applicarsi la disciplina del c.d. sismabonus acquisti su tutte le unità abitative cedute entro i 18 mesi successivi dalla fine lavori, anche oltre il termine del 31.12.2021. Su questo aspetto, l'Agenzia delle Entrate, nel confermare la piena applicabilità delle norme agevolative in commento, compreso il superbonus 110%, ribadisce, confermando una posizione ormai netta e consolidata, che la detrazione in favore degli acquirenti delle unità immobiliari è concessa a condizione che l'atto di compravendita sia stipulato entro e non oltre il 31.12.2021. La ragione di tale interpretazione è da ricercare nel disposto dell'art. 16, c. 1-bis D.L. 63/2013 (cui il comma 1-septies rimanda indirettamente) che limita la detrazione alle spese sostenute nel periodo intercorrente tra il 1.01.2017 e il 31.12.2021. Negli interpelli in rassegna si ricordano anche gli ulteriori requisiti richiesti per fruire delle agevolazioni, come, ad esempio, la collocazione degli immobili nei Comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, così come la possibilità di effettuare gli interventi anche con aumento della volumetria preesistente, purché le norme urbanistiche lo consentano.
Nell'ambito dei quesiti viene trattato anche l'aspetto relativo alla data di rilascio del collaudo statico e dell'agibilità che deve necessariamente essere antecedente all'atto di compravendita, in quanto necessari a garantire la commerciabilità dell'immobile e l'attestazione del rispetto dei requisiti di miglioramento sismico. Altro chiarimento, riguarda la possibilità di abbinare il c.d. bonus mobili agli interventi in commento. L'Agenzia delle Entrate risponde in senso affermativo, considerato che, per gli interventi di riduzione del rischio sismico, l'art. 16-bis del Tuir costituisce la disciplina di riferimento.



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