L'Agenzia delle Entrate, con le risposte agli interpelli n. 557 e 558, continua la lista di indicazioni sugli interventi ammissibili.
Destano interesse le agevolazioni fiscali relative agli interventi di riduzione del rischio sismico, a giudicare almeno dall'elevato numero di interpelli presentati dai contribuenti all'Agenzia delle Entrate. Sulla base delle numerose risposte, si può ritenere che il perimetro applicativo dell'agevolazione relativa al c.d. sismabonus sia ormai delineato. Le recenti risposte agli interpelli n. 557 e 558 ne sono una testimonianza. I casi oggetto di interpello riguardano l'art. 16, c. 1-septies D.L. 63/2013 che prevede una detrazione d'imposta per gli acquirenti delle unità immobiliari oggetto di interventi di riduzione del rischio sismico, effettuati mediante demolizione e ricostruzione, con eventuale variazione volumetrica; tale detrazione è calcolata sul prezzo di acquisto, nella misura del 75% o dell'85% a seconda delle classi di riduzione del rischio sismico, su un valore massimo di spesa pari a 96.000 Euro per ciascuna unità immobiliare (comprese eventuali pertinenze).
La norma si intreccia, creando ulteriore interesse, con quella prevista dal Decreto Rilancio che, tra gli interventi ammessi al superbonus 110%, include anche gli interventi di riduzione del rischio sismico di cui al D.L. 63/2013. Tra le questioni oggetto di interpello, un'impresa di costruzione chiede se, in caso di demolizione di un fabbricato rurale e ricostruzione di case antisismiche (nella fattispecie, si tratta di 6 villette a schiera) si può applicare la disciplina del c.d. sismabonus acquisti su tutte le unità abitative cedute entro i 18 mesi successivi dalla fine lavori, anche oltre il termine del 31.12.2021. Su questo aspetto, l'Agenzia delle Entrate conferma la piena applicabilità delle norme agevolative in commento, compreso il superbonus 110%, e ribadisce che la detrazione in favore degli acquirenti delle unità immobiliari è concessa a condizione che l'atto di compravendita sia stipulato entro e non oltre il 31.12.2021. La ragione di tale interpretazione è da ricercare nell'art. 16, c. 1-bis D.L. 63/2013 (cui il comma 1-septies rimanda indirettamente) che limita la detrazione alle spese sostenute nel periodo intercorrente tra il 1.01.2017 e il 31.12.2021. Negli interpelli in rassegna si ricordano anche gli ulteriori requisiti richiesti per fruire delle agevolazioni, come ad esempio la collocazione degli immobili nei Comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, oppure la possibilità di effettuare gli interventi anche con aumento della volumetria preesistente, purché le norme urbanistiche lo consentano.
Nell'ambito dei quesiti viene trattato anche l'aspetto relativo alla data di rilascio del collaudo statico e dell'agibilità che deve essere precedente all'atto di compravendita, in quanto atti necessari a garantire la commerciabilità dell'immobile e l'attestazione del rispetto dei requisiti di miglioramento sismico. Altro chiarimento riguarda la possibilità di abbinare il c.d. bonus mobili agli interventi in commento. L'Agenzia delle Entrate risponde in senso affermativo, considerato che l'art. 16-bis del Tuir costituisce la disciplina di riferimento per gli interventi di riduzione del rischio sismico.
Abbonati a Ratio Quotidiano per continuare a leggere i contenuti integrali.
Scegli l’informazione di qualità ogni mattina alle 7:00
Abbonamento 12 mesi con attivazione immediata, accesso ai contenuti completi, notizie via e-mail, ultim’ora, archivio completo e ricerche on line:€ 104,00 (€ 100 + IVA 4%)AbbonatiSei già abbonato?Accedi alla tua area riservata