Clausole ambigue o polisenso, secondo plurime sentenze di Cassazione, devono essere interpretate in senso sfavorevole alla compagnia (art. 1370 c.c.).
Il poco tempo da dedicare alla tutela dei propri diritti e interessi induce spesso a firmare con imperdonabile sbadataggine documenti anche molto importanti, tra cui la polizza assicurativa, a prescindere dal tipo di rischio assicurato; ciò, a maggior ragione quando si nutre un rapporto fiduciario con l'agente assicurativo, pensando di essere in una botte di ferro.
A titolo di esempio reale, si potrebbe scoprire di avere sottoscritto una polizza quinquennale per incendio/scoppio e garanzie accessorie (ad esempio, rct, fenomeni elettrici, dispersione d'acqua, ricerca guasti, ecc.) e con grande stupore, dopo la registrazione al sito web della compagnia di assicurazione, apprendere di essere assicurati con una polizza annuale e quindi con rischi annessi e connessi in caso di sinistro senza copertura; della serie, si deve subire anche la beffa di aver pagato un premio per ben 4 anni, senza copertura assicurativa.
Potrebbe anche succedere di essere assicurati per incendio/scoppio sulla casa di abitazione (oppure per lo studio professionale), comprensiva di garanzie accessorie, ad esempio gli eventi atmosferici, la grandine, ecc., e che la polizza non riporti nello specchietto riepilogativo le stesse condizioni generali del contratto, richiamate in calce al prospetto riepilogativo medesimo; da ciò, scoprire che non esiste alcuna franchigia per i danni da grandine nello specchietto riepilogativo del contratto di polizza, neppure importo zero, pur essendo presente la franchigia espressa con una data percentuale e un minimo di scoperto, nelle condizioni generali di contratto.
Un particolare che potrebbe sfuggire ai più, dopo una fusione tra compagnie di assicurazione: ricevere una raccomandata dalla Compagnia di assicurazione, con cui si comunica il nuovo numero del contratto di polizza, adducendo tale variazione all'utilizzo di un nuovo applicativo software: attenzione, un nuovo numero di polizza significa un nuovo contratto, probabilmente a condizioni diverse da quelle stipulate all'origine. Dal contratto di polizza avente un nuovo numero (il cui originale è certamente da esigere da parte della compagnia di assicurazione), si potrebbe scoprire che non è più presente il valore del bene assicurato, ossia il valore dell'immobile dichiarato in sede di stipula della polizza originaria. Secondo un principio cardine del Codice delle assicurazioni private, mancando il valore del bene assicurato, decadono tutte le garanzie accessorie; ciò, significa che il rischio per incendio e scoppio è coperto, garantendo così la banca mutuante, qualora sia stato stipulato un mutuo ipotecario su tale immobile, mentre le garanzie accessorie, ad esempio quelle sopra citate, decadono automaticamente e non si ottiene il risarcimento al verificarsi di un sinistro.
Del resto, il riscontro è presto fatto: si controlla la polizza RC auto di un veicolo e si scoprirà che il valore del bene non è indicato, mentre, se sono previste garanzie accessorie, ad esempio incendio e furto, ecc., sarà indicato il valore commerciale del veicolo assicurato.
La “chiave dello scrigno” è l'art. 1370 c.c., che così recita: “Le clausole inserite nelle condizioni generali del contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro”.
Il medesimo orientamento si trova anche nell'art. 35 del Codice del consumo, che disciplina i contratti siglati tra il professionista (da intendersi in senso lato, quale impresa/soggetto Iva) e il consumatore finale, ossia i c.d. “contratti b2c”. La giurisprudenza di legittimità, particolarmente copiosa in materia, è sulla stessa lunghezza d'onda. Esaustiva è senz'altro la sentenza 5.06.2020, n. 10825, della Corte di Cassazione Civile, avente ad oggetto le “clausole polisenso”: pur affermando che, in tema di interpretazione dei contratti, è prioritario il canone fondato sul significato letterale delle parole, di cui all'art. 1362, c. 1, c.c. (cfr. Cass. 5595/2014), la pronuncia ha tuttavia precisato, proprio nella materia assicurativa, che il contratto va redatto in modo chiaro e comprensibile e che il giudice non può attribuire a clausole polisenso uno specifico significato, pur teoricamente non incompatibile con la loro lettera, senza prima ricorrere all'ausilio di tutti gli altri criteri previsti dagli artt.1362 e ss. c.c., in particolare, a quello dell'interpretazione contro il predisponente, di cui all'art. 1370 c.c. (cfr. Cass. 668/2016).
Quasi tutti i contratti di assicurazione, nelle condizioni generali, prevedono il ricorso alla perizia contrattuale, nel caso di divergenze con la compagnia di assicurazione sulla modalità e l'entità del rimborso proposto dal perito incaricato dalla compagnia medesima. Il perito incaricato deve essere necessariamente iscritto al Ruolo dei periti assicurativi, tenuto dal Consap, quindi, il sito web è da consultare prima della perizia. Talvolta, è prevista una perizia di parte, con spese a carico della compagnia di assicurazione: un’opportunità cui si può ricorrere, per essere tutelati e ottenere il massimo risarcimento possibile.
Clausole ambigue o polisenso, secondo plurime sentenze di Cassazione, devono essere interpretate in senso sfavorevole alla compagnia (art. 1370 c.c.).
Il poco tempo da dedicare alla tutela dei propri diritti e interessi induce spesso a firmare con imperdonabile sbadataggine documenti anche molto importanti, tra cui la polizza assicurativa, a prescindere dal tipo di rischio assicurato; ciò, a maggior ragione quando si nutre un rapporto fiduciario con l'agente assicurativo, pensando di essere in una botte di ferro.A titolo di esempio reale, si potrebbe scoprire di avere sottoscritto una polizza quinquennale per incendio/scoppio e garanzie accessorie (ad esempio, rct, fenomeni elettrici, dispersione d'acqua, ricerca guasti, ecc.) e con grande stupore, dopo la registrazione al sito web della compagnia di assicurazione, apprendere di essere assicurati con una polizza annuale e quindi con rischi annessi e connessi in caso di sinistro senza copertura; della serie, si deve subire anche la beffa di aver pagato un premio per ben 4 anni, senza copertura assicurativa.Potrebbe anche succedere di essere assicurati per incendio/scoppio sulla casa di abitazione (oppure per lo studio professionale), comprensiva di garanzie accessorie, ad esempio gli eventi atmosferici, la grandine, ecc., e che la polizza non riporti nello specchietto riepilogativo le stesse condizioni generali del contratto, richiamate in calce al prospetto riepilogativo medesimo; da ciò, scoprire che non esiste alcuna franchigia per i danni da grandine nello specchietto riepilogativo del contratto di polizza, neppure importo zero, pur essendo presente la franchigia espressa con una data percentuale e un minimo di scoperto, nelle condizioni generali di contratto.Un particolare che potrebbe sfuggire ai più, dopo una fusione tra compagnie di assicurazione: ricevere una raccomandata dalla Compagnia di assicurazione, con cui si comunica il nuovo numero del contratto di polizza, adducendo tale variazione all'utilizzo di un nuovo applicativo software: attenzione, un nuovo numero di polizza significa un nuovo contratto, probabilmente a condizioni diverse da quelle stipulate all'origine. Dal contratto di polizza avente un nuovo numero (il cui originale è certamente da esigere da parte della compagnia di assicurazione), si potrebbe scoprire che non è più presente il valore del bene assicurato, ossia il valore dell'immobile dichiarato in sede di stipula della polizza originaria. Secondo un principio cardine del Codice delle assicurazioni private, mancando il valore del bene assicurato, decadono tutte le garanzie accessorie; ciò, significa che il rischio per incendio e scoppio è coperto, garantendo così la banca mutuante, qualora sia stato stipulato un mutuo ipotecario su tale immobile, mentre le garanzie accessorie, ad esempio quelle sopra citate, decadono automaticamente e non si ottiene il risarcimento al verificarsi di un sinistro.Del resto, il riscontro è presto fatto: si controlla la polizza RC auto di un veicolo e si scoprirà che il valore del bene non è indicato, mentre, se sono previste garanzie accessorie, ad esempio incendio e furto, ecc., sarà indicato il valore commerciale del veicolo assicurato.La “chiave dello scrigno” è l'art. 1370 c.c., che così recita: “Le clausole inserite nelle condizioni generali del contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro”.Il medesimo orientamento si trova anche nell'art. 35 del Codice del consumo, che disciplina i contratti siglati tra il professionista (da intendersi in senso lato, quale impresa/soggetto Iva) e il consumatore finale, ossia i c.d. “contratti b2c”. La giurisprudenza di legittimità, particolarmente copiosa in materia, è sulla stessa lunghezza d'onda. Esaustiva è senz'altro la sentenza 5.06.2020, n. 10825, della Corte di Cassazione Civile, avente ad oggetto le “clausole polisenso”: pur affermando che, in tema di interpretazione dei contratti, è prioritario il canone fondato sul significato letterale delle parole, di cui all'art. 1362, c. 1, c.c. (cfr. Cass. 5595/2014), la pronuncia ha tuttavia precisato, proprio nella materia assicurativa, che il contratto va redatto in modo chiaro e comprensibile e che il giudice non può attribuire a clausole polisenso uno specifico significato, pur teoricamente non incompatibile con la loro lettera, senza prima ricorrere all'ausilio di tutti gli altri criteri previsti dagli artt.1362 e ss. c.c., in particolare, a quello dell'interpretazione contro il predisponente, di cui all'art. 1370 c.c. (cfr. Cass. 668/2016).Quasi tutti i contratti di assicurazione, nelle condizioni generali, prevedono il ricorso alla perizia contrattuale, nel caso di divergenze con la compagnia di assicurazione sulla modalità e l'entità del rimborso proposto dal perito incaricato dalla compagnia medesima. Il perito incaricato deve essere necessariamente iscritto al Ruolo dei periti assicurativi, tenuto dal Consap, quindi, il sito web è da consultare prima della perizia. Talvolta, è prevista una perizia di parte, con spese a carico della compagnia di assicurazione: un’opportunità cui si può ricorrere, per essere tutelati e ottenere il massimo risarcimento possibile.