Giunti a questo periodo dell’anno potrebbe essere utile ripercorrere brevemente la normativa delle spese per omaggi a clienti e ai lavoratori dipendenti, sotto il profilo Iva e delle imposte dirette.
È prassi ormai diffusa tra le imprese omaggiare clienti e dipendenti in occasione delle festività natalizie. Occorre distinguere:
Ma andiamo per gradi e analizziamo ogni casistica.
I costi sostenuti per gli omaggi a clienti di beni non oggetto dell’attività d’impresa:
Per quanto concerne gli omaggi a clienti di beni la cui produzione o scambio è oggetto dell’attività d’impresa, è necessario:
Invece, il costo d’acquisto degli omaggi ai lavoratori dipendenti è deducibile come spesa per prestazione di lavoro (ex art. 95 del Tuir) in quanto rappresenta una retribuzione per il lavoratore. Allo stesso modo, tali omaggi non verranno tassati in busta paga al dipendente se, unitamente agli altri fringe benefits, non verrà superato il limite di € 516,46 (art. 112 D.L. 104/2020). Viceversa, tutto quanto erogato (e non solo la quota eccedente) concorrerà a formare il reddito del dipendente.
Ripercorriamo a questo punto la normativa dell’imposta sul valore aggiunto.
In primo luogo, l’Iva sugli omaggi a clienti di beni non oggetto dell’attività d’impresa si applica secondo i criteri seguenti:
In secondo luogo, l’Iva sugli omaggi a clienti di beni oggetto dell’attività d’impresa sarà interamente detraibile, non trovando applicazione il limite dell’art. 19 bis-1, c. 1, lett. h), D.P.R. 633/1972 (circ. 16.07.1998, n. 188/E, paragrafo 6).
In terzo luogo, l’Iva sugli omaggi ai lavoratori dipendenti è, stando alla tesi prevalente, interamente indetraibile (risoluzione n. 666305/1990) in caso di beni non rientranti nell’attività d’impresa e interamente detraibile in caso di beni la cui produzione e/o scambio rientra nell’attività dell’impresa.
Facciamo infine un breve cenno all’istituto della rivalsa che, ai sensi dell’art. 18, c. 3 D.P.R. 633/1972, non è obbligatoria per le cessioni di cui all’art. 2, c. 2, n. 4) D.P.R. 633/1972 e cioè per le cessioni a titolo gratuito.
L’operazione di vendita senza rivalsa Iva di beni prodotti e/o scambiati dall’impresa può essere certificata alternativamente con le seguenti modalità:
Qualora invece si intendesse effettuare la rivalsa, dovrà essere emessa una normale fattura con l’indicazione che trattasi di “cessione per omaggi”.
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