Tempo determinato, Ccnl e causali

27 Settembre 2021
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La Direzione Centrale Coordinamento Giuridico dell'INL ha pubblicato la nota 14.09.2021, n. 1363, entrando nel merito della nuova disciplina (art. 41-bis D.L. 73/2021).
L'art. 41-bis, D.L. 73/2021 introduce importanti novità alla disciplina delle causali che, ai sensi dell'art. 19, c. 1, D.Lgs. 81/2015, legittimano la stipula di un contratto a tempo determinato superiore ai 12 mesi. La novella incide, anche se indirettamente, su proroghe e rinnovi, oltre ai possibili riflessi sull'ulteriore contratto eccedente il limite massimo dei 24 mesi (o il diverso limite previsto dalla contrattazione collettiva), che può essere stipulato ai sensi dell'art. 19, c. 3, presso gli Ispettorati del Lavoro.

L'art. 41-bis, c. 1, lett. a) permette ai contratti collettivi di cui all'art. 51, D.Lgs. 81/2015 di individuare nuove casistiche in presenza delle quali sarà possibile stipulare un contratto a termine di durata superiore ai 12 mesi. Il legislatore non vincola le parti sociali con riferimento ai contenuti e alle caratteristiche sostanziali, ma richiede che le causali individuate siano specifiche e che individuino ipotesi concrete, al fine di evitare la necessità di inserire ulteriori specificazioni all'interno del contratto individuale. Si tratta, in buona sostanza, di evitare formule generiche (ad es. ragioni “di carattere tecnico, produttivo, organizzativo, ecc.”).

Le modifiche, introdotte con il decreto Sostegni-bis, permettono anche di rinnovare o prorogare un contratto a termine secondo le nuove previsioni della contrattazione collettiva. La novità pertanto non riguarda solo la stipula del primo contratto di durata superiore ai 12 mesi, ma influisce anche sugli istituti del rinnovo e della proroga.
Le singole disposizioni richiamano proprio le causali contenute all'art. 19, c. 1 e, a decorrere dal 25.07.2021, vanno inserite anche quelle individuate dalla contrattazione collettiva. Il contratto (art. 21, c. 1. D.Lgs. 81/2015), infatti, può essere rinnovato o prorogato solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 19, c. 1.

Infine, il nuovo art. 19, c. 1.1 prevede espressamente che “il termine di durata superiore a 12 mesi, ma comunque non eccedente 24 mesi, di cui al comma 1 del presente articolo, può essere apposto ai contratti di lavoro subordinato qualora si verifichino specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro di cui all'art. 51, ai sensi della lettera b-bis) del medesimo comma 1, fino al 30.09.2022”. La limitazione temporale introdotta fa riferimento al primo contratto a termine tra le parti.
Il termine del 30.09.2022, naturalmente, va riferito alla formalizzazione del contratto, il quale ben potrà prevedere una durata del rapporto che supera tale data, fermo restando il limite complessivo dei 24 mesi. Ne consegue che dopo il 30.09.2022 sarà, quindi, possibile stipulare un primo contratto a termine di durata superiore ai 12 mesi solo per le esigenze definite dall'art. 19, c. 1, lett. a) e b). Invece le regole in materia di rinnovi e proroghe, che si limitano a richiamare l'art. 19, c. 1, senza fare riferimento al nuovo comma 1.1, non sono condizionate temporalmente e pertanto sarà possibile prorogare o rinnovare i contratti a termine in ragione delle causali previste dalla contrattazione collettiva, anche successivamente al 30.09.2022.

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