Con la circolare Circolare n. 19 del 6/07/2023 si illustra, ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni, il trattamento fiscale del legato di genere, vale a dire il legato obbligatorio avente ad oggetto la prestazione di cose designate secondo l’appartenenza ad un genere, che attribuisce al legatario (onorato) un diritto di credito nei confronti di un erede o di un altro legatario (onerato), il quale deve adempiere prestando beni corrispondenti per qualità e quantità alle indicazioni del testatore.
Le tipologie di legato variano a seconda dell'oggetto e sono:
Sul piano fiscale, in caso di disposizione mortis causa avente ad oggetto un legato di genere di cui risulta onerato un erede:
Inoltre, va sottolineato che, ai sensi dell’articolo 36, comma 1, del TUS, l’erede è solidalmente responsabile per il pagamento dell’imposta di successione nell’ammontare complessivamente dovuto non solo dagli eredi, ma anche dai legatari; conseguentemente, gli stessi rispondono solidalmente anche per quanto dovuto dai legatari, a titolo di imposta di successione, sul legato di genere. Ma a riguardo, considerato che le modalità di tassazione del legato di genere nei termini sopra richiamati possono risultare in violazione del principio di “giusta imposizione”, bisogna tutt'ora far affidamento alle controversie pendenti territoriali.
Fonte: Redazione TFDC
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