Ecco le principali questioni sulla detrazione al 110% affrontate con la circolare n. 30/E/2020: Terzo settore, villette a schiera e bifamiliari, case rurali.
L'Agenzia delle Entrate ha emanato la seconda circolare (22.12.2020, n. 30/E) in materia di ecobonus e superbonus del 110%, affrontando una serie di casi concreti.
Un'importante conferma riguarda le Onlus, Associazioni di promozione sociale e Organizzazioni del volontariato che possono usufruire della detrazione del 110% per tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell'immobile (risposta 2.1.1). Tali enti erano in allarme dopo la precedente circolare n. 24/E/2020 che riservava la agevolazione ai soli fabbricati abitativi. Quindi, per questi soggetti non vale la limitazione agli interventi realizzati sugli immobili residenziali e nemmeno il numero limitato di interventi a 2 abitazioni.
La circolare pone l'attenzione sui limiti di spesa che devono essere rispettati anche per le Onlus in ragione del tipo di interventi realizzati (isolamento termico, sostituzione impianto di riscaldamento, ecc.); inoltre, occorre verificare se il fabbricato è assimilabile a un edificio unifamiliare oppure al condominio. Ancorché si tratti di fabbricati non abitativi, occorre comunque riferirsi al numero delle unità immobiliari presenti prima dell'inizio dell'intervento.
Le villette a schiera e per le bifamiliari possono ritenersi funzionalmente indipendenti se con accesso autonomo e se dotate di installazioni o manufatti di qualunque genere e di proprietà esclusiva, quali impianti per l'acqua, il gas, l'energia elettrica e il riscaldamento. Altri impianti come le fognature sono irrilevanti. In queste condizioni la bifamiliare è considerata unifamiliare ai fini della detrazione del 110% e quindi può usufruire dei bonus con gli importi più elevati (50.000 Euro per l'isolamento termico e 30.000 Euro per il rifacimento della climatizzazione). Peraltro, la legge di Bilancio 2021 prevedrà che è sufficiente un impianto autonomo per definire l'abitazione indipendente.
Un'altra risposta ha precisato che una villetta a schiera con l'allacciamento del teleriscaldamento non fa venir meno la natura di abitazione funzionalmente indipendente (risposte 3.1.2 e 3.1.3).
Risposta interessante contenuta nella circolare ha riguardato le case rurali ammesse alla detrazione del 110%. Viene precisato che i soci delle società semplici possono beneficare della detrazione del 110% per gli interventi eseguiti sugli immobili abitativi di proprietà della società. Ovviamente è escluso il beneficio diretto per la società. La risposta è rivolta alla fattispecie della società semplice agricola, ma il principio non può non essere esteso ai soci delle società semplici immobiliari provenienti dalla trasformazione agevolata di società commerciali, che risiedono nelle abitazioni di proprietà delle società medesime (risposta 2.1.3).
Per quanto riguarda le società semplici agricole, la circolare precisa che l'agevolazione è limitata ai fabbricati abitativi a nulla rilevando che appartengano all'impresa agricola. Quindi il bonus del 110% può essere usufruito da titolari dell'impresa agricola, affittuari, conduttori, soci, amministratori, nonché dai dipendenti esercenti l'attività agricola nell'azienda. Questi soggetti devono avere il possesso della abitazione al momento dell'avvio dei lavori; la circolare prevede come documentazione idonea il verbale di assegnazione dell'assemblea della società, debitamente registrato al fine di fornire data certa.
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