Per il rilascio, si deve ritenere valida la polizza professionale già presente e obbligatoria, eventualmente integrata con un'indicazione e/o un'appendice specifica ma solo ai fini della conferma di copertura da parte dell'assicurazione.
Il visto di conformità è richiesto dall'art. 119, c. 11 in relazione alle operazioni di cessione o sconto e con lo stesso si deve validare la documentazione che attesta il diritto alla detrazione maggiorata del 110%, e deve essere rilasciato dai soggetti individuati dall'art. 3, c. 3, lett. a) e b) D.P.R. 322/1998 (commercialisti, consulenti del lavoro, CAF e quant'altro).
Il recente documento di prassi (Agenzia delle Entrate, circ. 24/E/2020 § 8.1) sul punto non indica alcunché, confermando la necessità di eseguire la verifica sulla presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati mentre, nella risposta a una recente interrogazione parlamentare (n. 5-04585), viene osservato che con l'art. 119, c. 14 D.L. 34/2020 si dispone che “ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 15.000 euro per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa”.
A tal fine i professionisti tecnici, destinatari di tale previsione, stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro (Agenzia delle Entrate, circ. 24/E/2020 § 8.2).
Nell'audizione del 18.11.2020, il direttore dell'Agenzia delle Entrate ha confermato tale lettura, affermando che qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che permettono la fruibilità della detrazione maggiorata, si provvede al recupero in capo al beneficiario (art. 121, c. 5 D.L. 34/2020) salvo il “concorso nella violazione”, di cui all'art. 9, c. 1 D.Lgs. 472/1997; i cessionari e i fornitori, salvo il detto concorso, rispondono soltanto dell'utilizzo errato del credito d'imposta.
Per la configurabilità del concorso viene richiamata una datata circolare (Ministero delle Finanze, circ. 180/1998) con la quale viene precisato che si deve ritenere tale la “concreta capacità di favorire la violazione stessa” e si richiama l'art. 9, c. 1 D.Lgs. 472/1997 il quale dispone che “quando più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta” e che, “tuttavia, quando la violazione consiste nell'omissione di un comportamento cui sono obbligati in solido più soggetti, è irrogata una sola sanzione e il pagamento eseguito da uno dei responsabili libera tutti gli altri, salvo il diritto di regresso”; quindi una solidarietà tra i partecipanti alla violazione, sanabile con il pagamento, da parte di uno di essi, della sanzione comminata.
Il problema, però, emerge allorquando, alla domanda posta al direttore dell'Agenzia delle Entrate se è necessaria una polizza professionale ad hoc, lo stesso richiama l'art. 119, c. 11 D.L. 34/2020 che dispone sul visto di conformità e, richiamando l'obbligo di rilascio di una polizza sulla responsabilità civile, con un massimale non inferiore a 3 milioni di euro, precisa che coloro che sono già in possesso di un'idonea copertura assicurativa per rischi professionali possono anche utilizzare tale polizza “inserendo un'autonoma copertura assicurativa che preveda un massimale dedicato esclusivamente all'assistenza fiscale, almeno di importo pari a quello stabilito dalla norma”.
In realtà, il professionista è già dotato, come indicato, di una polizza specifica per il rilascio del visto di conformità, che deve ritenersi sufficiente, ma l'affermazione si presta a una duplice lettura: la prima, più verosimile, in assenza di una specifica norma che la richieda, che ritiene sufficiente la polizza già sottoscritta dal professionista che rilascia il visto di conformità, con l'eventuale e ulteriore indicazione che la copertura vale anche per la detrazione del 110% e la seconda, ultra norma, che prevede la sottoscrizione di una nuova polizza o di un'integrazione per un massimale specifico per il rilascio del visto di conformità per il 110%, stante l'affermazione espressa nel corso dell'audizione, “inserendo un'autonoma copertura assicurativa”.
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