Superbonus e impianti fotovoltaici

5 Agosto 2021
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La risposta all'interpello n. 488/2021 esamina il caso del superbonus per l'installazione di impianti fotovoltaici su edifici di nuova costruzione.
L'art. 119 D.L. 34/2020, tra le spese ammesse alla detrazione maggiorata del 110%, annovera anche quelle riguardanti l'installazione di impianti fotovoltaici, prevedendo tutta una serie di condizioni per poter beneficiare del bonus in questione. Prendiamo spunto da un recente interpello per ripercorrere a brevi tratti il perimetro applicativo della norma.
L'Agenzia delle Entrate risponde a un quesito sulla possibilità di accedere al superbonus del 110% in caso di installazione di impianti fotovoltaici su edifici di nuova costruzione. In particolare, nell'interpello si chiede se, ai fini del bonus in commento, sia necessario abbinare anche un intervento trainante e quale sia la documentazione necessaria per la fruizione del bonus maggiorato.

L'Agenzia delle Entrate, nel compiere il consueto excursus normativo sull'art. 119 e sui correlati provvedimenti di prassi, ricorda che l'agevolazione in rassegna si affianca a quella già vigente (c.d. ecobonus) e disciplinata dall'art. 14 D.L. 63/2013.
Inoltre, è necessario porre l'attenzione sugli specifici requisiti richiesti dalla legge per poter accedere all'agevolazione e, in particolare, al disposto dell'art. 119, cc. 5, 6 e 7 D.L. 34/2020. La detrazione del 110% compete a fronte di spese sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici residenziali, nonché per l'installazione di sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti.

L'applicazione della maggiore aliquota, tuttavia, è subordinata alla contestuale realizzazione di uno dei c.d. interventi trainanti previsti dall'art. 119, c. 1 e precisamente:

  • isolamento termico delle superfici opache che interessano l'involucro dell'edificio con incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione o a pompa di calore;
  • adozione di misure antisismiche.

Ulteriore requisito richiesto, oltre all'ormai noto miglioramento di 2 classi energetiche, è costituito dall'obbligo di cessione in favore del GSE dell'energia non auto-consumata.
La detrazione compete fino ad un massimo di spesa di € 48.000 e comunque nel limite di € 2.400 per ogni KW di potenza nominale, con ulteriore riduzione nel caso di installazione contestuale ad interventi di nuova costruzione o ristrutturazione edilizia.

Tornando al quesito oggetto di interpello, l'Agenzia delle Entrate precisa che l'installazione dell'impianto fotovoltaico può essere ammesso al superbonus quale intervento trainato e perciò soltanto nel caso in cui sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi trainanti (nel caso di specie, la coibentazione) e comunque prima dell'accatastamento dell'edificio, in quanto le spese sostenute devono essere ricomprese nell'intervallo di tempo tra la data di inizio e di fine lavori dell'intervento trainante. In caso contrario, spetterà la detrazione nella misura ordinaria. Naturalmente, saranno agevolabili solo le spese relative al fotovoltaico e non quelle relative all'isolamento termico, trattandosi di edificio di nuova costruzione e non di edificio esistente.
Per quanto riguarda l'attestazione di prestazione energetica, l'Agenzia conferma l'obbligo di redazione del documento anche prima dell'intervento e non solo a fine lavori.

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