Nonostante le recenti modifiche introdotte dal Decreto Agosto, l'Agenzia delle Entrate conferma i numerosi indirizzi già forniti nei vari documenti di prassi.
Nel corso di un convegno online organizzato il 10.11.2020, dopo i numerosi interventi di vari relatori (commercialisti e legali), la parola è passata alla dirigente dell'Agenzia delle Entrate che si è concentrato sulle criticità applicative del superbonus, nel rispetto degli indirizzi che la stessa Agenzia ha già fornito con i recenti documenti di prassi, in particolare con la circolare n. 24/E/2020. È stata annunciata, innanzitutto, la prossima uscita una circolare con risposte a numerosi quesiti (multiquesiti) oltre a quelli già evasi nei recenti incontri con la stampa specializzata, mentre sugli interventi specifici (cappotto sul soffitto, ampliamento di volumetria, sottotetto, chiusure con verande e altro) è stato confermato un confronto assiduo con i dirigenti dell'ENEA.
Nel merito, sull'eccezione all'art. 119 che cita le parti comuni dell'edificio e non il condominio, l'Agenzia delle Entrate ha evidenziato che il c. 9, lett. a) richiama il condominio e quindi, in linea con un'applicazione sistematica della norma, ci si deve attenere a quanto precisato dal punto 1.1 della circolare 24/E/2020: la detrazione “non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a 2 o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario”. Quindi, in tali casi, si deve fare riferimento alla qualificazione (condominio), di cui agli artt. da 1117 a 1139 C.C. e di conseguenza, la detrazione maggiorata del 110% non ha limitazioni per gli interventi condominiali (trainanti).
La seconda criticità riguarda i soggetti non residenti che non possiedono immobili o redditi da dichiarare in Italia e, in linea con la circolare citata n. 24/E/2020 par. 1.2, la detrazione del 110% non spetta a chi non possiede redditi imponibili ma spetta, al contrario, ai soggetti che possiedono anche un reddito “astrattamente” imponibile; il richiamo è a una recente risposta della stessa Agenzia sulla possibile fruizione del 110% in presenza di un'abitazione principale non tassata, giacché la rendita viene neutralizzata come agevolazione.
È possibile, secondo tale indirizzo, fruire del 100% anche in presenza di soggetti forfetari o di residenti all'estero che, pur non possedendo l'immobile in proprietà, eseguono gli interventi indicati dall'art. 119, ma soltanto se subiscono anche una mera tassazione sostitutiva per interessi attivi o su un rapporto di conto corrente: non potendo utilizzare la detrazione direttamente, procederanno con la cessione o con lo sconto in fattura, ai sensi dell'art. 121 D.L. 34/2020.
E' confermata la necessità, anche per la cessione o sconto, di un reddito (anche minimo) imponibile, alla luce della recente interrogazione parlamentare (28.07.2020, n. 5-04433) con la quale il Ministero ha risposto che la detrazione spetta a tutti i contribuenti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi agevolati. Anche i soggetti residenti all'estero possono beneficiarne, optando per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione della corrispondente detrazione ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, ai sensi dell'art. 121.
Infine, richiamando una recente risposta (n. 499), relativa a interventi su lastrico solare, l'Agenzia ha confermato la necessità, ai fini della fruizione del 110% da parte del condomino che si accolla la totalità delle spese (anche quelle comuni), che i lavori siano stati comunque deliberati all'unanimità dal condominio; non si potrebbe tenere conto delle modifiche (in riduzione) del Decreto Agosto (art. 51, c. 3-quinquies D.L. 104/2020) nell'iter di conversione, introducento nell'art. 119 il nuovo comma 13-ter.
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