Superbonus 110%, istruzioni per l'uso

21 Ottobre 2020
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Nuova detrazione superiore alla spesa sostenuta, ma limitata nel tempo e con una ristretta serie di interventi.
Il bonus può essere applicato (non deve: infatti, la super detrazione non sostituisce le vecchie aliquote ma si aggiunge a queste) alle spese sostenute dal 1.07.2020 al 31.12.2021 a fronte di specifici interventi di efficienza energetica, antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici e deve essere spalmato, non su 10 anni, bensì su 5 anni.
Sul piano soggettivo la detrazione spetta alle persone fisiche; pertanto, la Srl che intende effettuare il cappotto dell'immobile detenuto per l'esercizio d'impresa non può fruirne.
In sintesi, i beneficiari sono:
• persone fisiche al di fuori dell'esercizio di impresa/arte/professione su massimo 2 unità immobiliari;
• condòmini;
• IACP;
• cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
• organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di volontariato, di promozione sociale;
• ASD e SSD limitatamente ai lavori destinati a solo immobili (o parte) adibiti a spogliatoi.
Gli interventi dovranno essere realizzati su:
• parti comuni dei condomìni;
• edifici residenziali unifamiliari e loro pertinenze, ove per unifamiliare deve intendersi l'unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che dispone di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinata all'abitazione di un singolo nucleo familiare;
• unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti con accesso/i autonomi all'interno di edifici plurifamiliari. Si intende per tale l'unità dotata di installazioni quali impianti per acqua, gas, energia elettrica e riscaldamento di proprietà esclusiva e di accesso indipendente non comune alle altre unità per esempio chiuso da un cancello o portone;
singole unità immobiliari residenziali del condominio (ma solo per i lavori effettuati congiuntamente a uno degli interventi trainanti).
Per quanto concerne l'ambito oggettivo, ossia la tipologia di interventi che permettono tale detrazione, si distinguono 2 tipologie di interventi:
interventi trainanti o principali;
interventi trainati o secondari.
I secondi possono fruire della super detrazione soltanto se realizzati congiuntamente ai primi, senza i quali fruirebbero delle vecchie ordinarie aliquote (ad esempio, 50% o 65%). Le spese per gli interventi trainati devono essere sostenute tra data di inizio e data di fine lavori degli interventi trainanti.
Gli interventi trainanti sono così classificati.
1. Cappotto termico, ossia quelli di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali sull'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio, nella spesa massima consentita di:
- 50.000 euro per edifici unifamiliari o plurifamiliari ma con accesso autonomo;
- 40.000 euro per numero di unità del condominio (da 2 a 8 unità);
- 30.000 euro per numero di unità del condominio (da 9 unità in su).
2. Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (caldaie), mediante impianti di riscaldamento (per i condomini: riscaldamento centralizzato), raffrescamento o fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo (spesa massima 48.000 euro) o impianti di microgenerazione. Tali interventi possono essere effettuati su parti comuni di condomini o su edifici unifamiliari o plurifamiliari, ma con accesso autonomo, nella spesa massima consentita di:
- 30.000 euro per edifici unifamiliari o plurifamiliari, ma con accesso autonomo;
- 20.000 euro per numero di unità del condominio (fino a 8 unità);
- 15.000 euro per numero di unità del condominio (da 9 unità in su).
3. Interventi Sisma-Bonus, ossia interventi antisismici su edifici ubicati nelle zone 1, 2 o 3, di cui all'art. 16, cc. da 1-bis a 1-septies D.L. 63/2013, nella spesa massima di 96.000 euro.
In abbinamento a questi si possono eseguire una serie di interventi secondari (trainati) che, congiuntamente ai principali, devono assicurare il miglioramento di almeno 2 classi energetiche o, se non è possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. In particolare:
1. tutti gli interventi di efficienza energetica di cui all'art. 14 D.L. 63/2013 (Ecobonus) (tipologia di interventi trainanti abbinati: 1 e 2);
2. installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica (ed eventuali integrati sistemi di accumulo). Ammontare spesa massima 48.000 euro (tipologia di interventi trainanti abbinati: 1, 2 o 3);
3. installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. Spesa massima: 3.000 euro (tipologia di interventi trainanti abbinati: 1 o 2).



IMPOSTE E TASSE

D.L. Agosto è legge: novità fiscali

13/10/2020


La pubblicazione in G.U. 13.10.2020: risorse al credito d’imposta per le spese di sanificazione, possibilità di regolarizzare i versamenti Irap entro il 30.11, deroghe in materia di ammortamento, estensione del contributo a fondo perduto.

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