Dall'analisi delle varie disposizioni e dai documenti di prassi emerge una situazione ancora non totalmente fluida con tanta documentazione da predisporre, soprattutto di natura tecnica, ma anche asseverazioni, visto di conformità e comunicazioni.
Si rende necessaria, innanzitutto, la predisposizione di tutta una serie di documentazione di natura tecnica, sulla base dei diversi interventi (attestazione di prestazione energetica, iniziale e finale, autorizzazioni, comunicazioni, visure, schede tecniche e quant'altro), dopo aver accertato di essere in possesso di un titolo di detenzione (proprietà, locazione comodato o altro) e ottenuto, ove necessario, il consenso a cura del proprietario per l'esecuzione dei lavori.
Superata la fase iniziale (non certo immediata) di valutazione e progettazione degli interventi, con il necessario rispetto del passaggio alle 2 classi energetiche superiori, si procede con l'esecuzione e la verifica eventuale degli stati di avanzamento lavori, eseguendo i bonifici tracciati per pagare i vari fornitori, dopo aver onorato il pagamento di tutti gli oneri di urbanizzazione, ritenute dei professionisti e quant'altro.
L'Agenzia delle Entrate, infine, nel più recente documento di prassi (circolare n. 24/E/2020, par. 8.3), elencando la documentazione necessaria, si è limitata a richiedere il possesso delle fatture e/o delle ricevute fiscali, nonché la copia del bonifico (bancario e/o postale), evidenziando la necessità di ottenere documenti equipollenti, se le prestazioni sono eseguite da soggetti non obbligati all'emissione di tale certificazione, la dichiarazione del proprietario di consenso all'esecuzione e, nel caso di lavori condominiali, anche la delibera assembleare e la tabella millesimale con la ripartizione delle spese sostenute e attribuite, cui si deve aggiungere la copia dell'asseverazione trasmessa all'ENEA per gli interventi di efficientamento energetico nonché, per gli interventi antisismici, di una copia della relativa asseverazione depositata allo sportello unico per l'edilizia.
Non solo. A questa complicazione di natura burocratica si aggiungono i limiti alla fruibilità della detrazione maggiorata del 110% in presenza di contribuenti che possiedono redditi soggetti a tassazione separata o a imposta sostitutiva o per i quali l'imposta lorda è assorbita da detrazioni o non è dovuta, come nel caso dei soggetti “no tax area” restando, sempre e comunque, esclusi i non residenti che, pur detenendo in godimento immobili collocati sul territorio, non possiedono redditi imponibili, alla stessa stregua degli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR); questa l'inevitabile destino di taluni soggetti, stante la qualifica di detrazione fiscale, sebbene maggiorata, di cui all'art. 119 D.L. 34/2020, convertito nella L. 77/2020.
Stante il fatto che la recente circolare dell'Agenzia delle Entrate (circolare n. 24/E/2020) ha escluso la spettanza con riferimento alle unità immobiliari qualificabili come beni d'impresa, ai sensi dell'art. 65 D.P.R. 917/1986 (Tuir) e strumentali all'esercizio delle attività professionali e/o artistiche, di cui all'art. 54, c. 2 del medesimo testo unico, la detrazione maggiorata (110%) spetta alle persone fisiche, ma su immobili posseduti nell'ambito della sfera giuridico privata delle stesse (esempio la casa di abitazione del commercialista acquistata privatamente) e ai titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo, ma limitatamente alle spese sostenute per interventi eseguiti sulle parti a comune degli edifici in condominio.
L'agevolazione, pertanto, non potrà essere utilizzata direttamente da contribuenti con redditi soggetti a tassazione separata o in via sostitutiva (forfetari, per esempio) o da soggetti incapienti per i quali l'imposta lorda è assorbita da altre detrazioni o non è dovuta (no tax area), ma potranno esercitare l'opzione dello sconto in fattura o, in alternativa, della cessione del credito pari alla detrazione, ai sensi dell'art. 121 D.L. 34/2020.
Per i proprietari di immobili, il possesso della sola rendita catastale, astrattamente assoggettabile all'Irpef, li dovrebbe abilitare alla detrazione fiscale anche maggiorata; si pensi al coadiuvante agricolo, che non ha redditi ma possiede una casa destinata ad abitazione principale, nel qual caso non emerge materia imponibile poiché la rendita, portata a determinazione del reddito complessivo, viene di fatto neutralizzata, quale deduzione (agevolazione fiscale).
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