Nuovi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sulla detrazione maggiorata.
L’Agenzia delle Entrate, con le risposte n. 779/2021 e 780/2021, per l’ennesima volta è intervenuta sull’agevolazione del 110%, di cui all’art. 119 D.L. 34/2020, con particolare riferimento alla demolizione del tetto, all'installazione di infissi e alle soglie di spesa per gli interventi eseguiti in un unico complesso formato da villette a schiera.
Con la prima risposta (n. 779/2021), l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il caso di un contribuente intenzionato ad eseguire un intervento di demolizione e rimozione del tetto preesistente con rifacimento dello stesso, al fine di realizzare anche un locale non abitabile da adibire a stenditoio-lavatoio, quale accessorio della propria unità abitativa sottostante. L’Agenzia delle Entrate, dopo aver analizzato la documentazione fornita dall’istante, ha precisato che le spese sostenute per un intervento di isolamento termico del tetto, attraverso la demolizione e la ricostruzione dello stesso, a cura del proprietario di un'unità abitativa, con sottotetto non riscaldato, fruiscono della detrazione maggiorata del 110%. La risposta ha precisato che il requisito dell'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda deve essere raggiunto con la coibentazione delle superfici che, nella situazione anteriore all’intervento, delimitano il volume riscaldato verso l'esterno, vani freddi o terreno.
Si conferma che, ai fini della puntuale determinazione della superficie disperdente lorda, non deve essere conteggiata la superficie del tetto nelle ipotesi in cui il sottotetto non sia riscaldato, principio ormai acclarato e noto.
Nel caso in cui, inoltre, il proprietario proceda con la posa di infissi e finestre, l’intervento potrà fruire della detrazione maggiorata del 110% (superbonus), come intervento trainato, ai sensi dell’art. 119, c. 2 D.L. 34/2020, nel solo caso in cui sia prevista la sostituzione di componenti già esistenti; l’intervento sarà escluso se si tratta di nuova installazione di infissi e finestre.
Con la risposta n. 780/2021, l’Agenzia delle Entrate ha analizzato il caso di un proprietario di un immobile censito in categoria “A/2", a destinazione abitativa, con relativa pertinenza “C/6”, funzionalmente indipendente, che fa parte di un immobile cielo-terra che forma un complesso di villette a schiera, anch’esse funzionalmente indipendenti, composte da un immobile censito in categoria “A/2” e da una pertinenza in categoria “C/2”.
Per tale fattispecie, la risposta ha precisato che, se un complesso di villette a schiera è configurabile quale condominio composito e unico che non permette di intervenire sulla singola unità, i proprietari delle unità immobiliari (villette) possono fruire della detrazione del 110% per gli interventi antisismici posti in essere, ai sensi dell’art. 119, c. 4 D.L. 34/2020, moltiplicando il limite di spesa unitario, pari a 96.000 euro, per il numero delle unità immobiliari di cui si compone l'edificio, ricomprendendo nel calcolo anche le pertinenze.
Per la fruizione della citata agevolazione, però, si rende necessario che l'asseverazione del professionista attesti l'efficacia degli interventi di riduzione del rischio sismico, considerando l'intero complesso di villette a schiera e non la singola villetta.
Infine, l'esecuzione di interventi trainati consistenti nella sostituzione degli infissi in assenza di demolizione e ricostruzione del complesso, potrà fruire del 110% a patto che la superficie totale degli stessi infissi, dopo l’intervento, risulti minore o uguale rispetto alla stessa superficie anteriore ai lavori, a garanzia del principio di risparmio energetico.
Continua a leggere: attiva 3 notizie gratuite, le riceverai via e-mail
Oppure Abbonati e ricevi tutte le notizie di Ratio QuotidianoAbbonati