È giusto partire da un principio base previsto dal nostro ordinamento all'art. 2740 del Codice Civile: il debitore deve provvedere al pagamento dei propri debiti con tutti i suoi beni presenti e futuri. Questo principio di tutela delle ragioni del creditore subisce delle limitazioni solo in specifici casi stabiliti dalla legge. Il fondo patrimoniale fa parte di quei pochi casi che permettono di limitare la responsabilità patrimoniale per i propri debiti.
Cos’è il fondo patrimoniale e che obiettivo ci si pone con la sua costituzione?
L’istituto del fondo patrimoniale è disciplinato dagli artt. 167-171 del Codice Civile. Si tratta di un patrimonio separato da quello personale o comune dei coniugi, aggredibile dai creditori solo entro certi limiti ben predefiniti. Ciò che si va a realizzare attraverso la costituzione di un fondo patrimoniale è, dunque, l’imposizione di un vincolo di destinazione che obbliga, innanzitutto, i coniugi ad utilizzare i beni conferiti nel fondo ed i relativi frutti a vantaggio della famiglia. Ma tale vincolo di destinazione permette di preservare i beni costituenti il fondo dalle azioni aggressive dei creditori che potranno agire in via esecutiva sui beni del fondo esclusivamente qualora il credito sia sorto per il soddisfacimento di bisogni della famiglia, oppure qualora gli stessi creditori ignorassero l’estraneità del credito a tali bisogni. Pertanto, i creditori della coppia sorti per debiti non attinenti ai bisogni della famiglia non potranno mai pignorare i beni inseriti nel fondo.
Ad esempio, se il marito acquista un gioiello e non paga il venditore, quest’ultimo non potrà pignorare la casa conferita nel fondo patrimoniale. I debiti, invece, che ruotano intorno ai bisogni primari della famiglia consentono invece ai relativi creditori, se non soddisfatti, di pignorare uno o più beni inseriti nel fondo patrimoniale. Ad esempio, se moglie e marito non pagano l’affitto di casa, il proprietario potrà pignorare i beni inseriti nel fondo. |
Quali beni possono essere conferiti nel fondo patrimoniale e a che titolo?
Di solito i coniugi costituiscono il fondo per proteggere la casa di proprietà presso la quale abitano, ma si possono conferire nel fondo, oltre agli immobili, anche i beni mobili registrati (autoveicoli, imbarcazioni, aeromobili) e i titoli di credito nominativi (ad esempio azioni di Spa, ma non le quote di Srl). La possibilità di apporre un vincolo di destinazione soltanto ai beni indicati sopra si spiega per ragioni di natura pubblicitaria. Ed infatti solo con riguardo a tali beni che è possibile pubblicizzare adeguatamente il vincolo di destinazione proprio del fondo patrimoniale.
In base all’art. 168 del Codice Civile, la titolarità dei beni conferiti nel fondo spetta ad entrambi i coniugi, salvo diversa previsione in tal senso indicata nell’atto costitutivo. Quindi, salvo patto contrario, indipendentemente dalla titolarità dei beni prima della costituzione del fondo, a fronte della costituzione del vincolo di destinazione, i coniugi divengono proprietari dei beni conferiti nel fondo. L’inciso “salvo patto contrario” consente ad entrambi i coniugi, ad uno solo di essi o al terzo di riservarsi la proprietà dei beni, conferendo nel fondo solo il suo godimento. Quanto ai frutti dei beni conferiti nel fondo, essi non seguiranno la sorte dei proprietari effettivi, dovendo gli stessi essere impiegati esclusivamente per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia.
Chi può costituire un fondo patrimoniale e in che modo?
Il fondo patrimoniale può essere costituito dai coniugi, o da parti dell’unione civile, congiuntamente o separatamente per atto pubblico, alla presenza di 2 testimoni. La costituzione può avvenire in qualunque momento del matrimonio e viene pubblicizzata annotando l’atto costitutivo a margine dell’atto di matrimonio. Se l’annotazione non viene effettuata il vincolo di destinazione non è opponibile ai terzi e quindi i beni continuano ad essere aggredibili dai creditori. Detta pubblicità ha infatti efficacia costitutiva. Alle parti incombe, inoltre, l’onere di provvedere a far annotare sull’atto di matrimonio anche eventuali successive integrazioni/modifiche apportate all’atto costitutivo del fondo. Qualora l’oggetto del fondo sia costituito da beni immobili o mobili registrati, all’annotazione deve anche seguire la trascrizione dell’atto nei relativi pubblici registri.
Si può inoltre costituire un fondo patrimoniale anche prima del matrimonio, ma gli effetti saranno sospesi fino alla contrazione del medesimo. Inoltre, può essere costituito anche da un terzo a favore dei coniugi per atto pubblico o per testamento. In entrambi i casi si richiederà l’accettazione da parte dei coniugi. Il fondo patrimoniale non può invece essere costituito da conviventi more uxorio. |
Chi amministra i beni del fondo?
L’amministrazione dei beni costituenti il fondo patrimoniale è invece regolata dalle norme relative all’amministrazione della comunione legale; pertanto, l’amministrazione dei beni spetta ad entrambi i coniugi, i quali potranno:
Tale tipologia di amministrazione è inderogabile da parte dei costituenti. Pertanto, nel caso in cui uno dei coniugi compia, abusivamente e senza il consenso dell’altro, taluni atti di amministrazione del fondo, si applicheranno le sanzioni previste di cui all’art. 184 del Codice Civile in materia di comunione legale (azione di annullamento dell’atto e conseguente obbligo di reintegrazione posto a carico del coniuge che abbia compiuto l’atto abusivo).
Così come l’amministrazione dei beni del fondo, anche la decisione su un’eventuale alienazione degli stessi è inderogabilmente congiunta anche se il proprietario è 1 solo di essi, salvo che non sia prevista una deroga in tal senso nell’atto costitutivo per volontà del costituente il fondo.
Se nella famiglia ci sono figli minori di età, la vendita dei beni compresi nel fondo dovrà essere autorizzata dal tribunale. Questa regola però può essere derogata inserendo nell’atto costitutivo del fondo una deroga che consenta di disporre dei beni senza bisogno dell’autorizzazione del tribunale, anche in presenza di figli minori. In questo caso sarà possibile vendere liberamente i beni con il mero consenso dei coniugi.
Da quale momento è efficace il fondo patrimoniale nei confronti dei creditori?
Il fondo tutela solo dai debiti contratti successivamente alla sua costituzione tramite l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio e solo per debiti contratti per scopi diversi dai bisogni della famiglia. Per i debiti anteriori, ossia contratti prima della costituzione del fondo, i creditori posso aggredire i beni conferiti del fondo se riescono a dimostrare che il fondo è stato costituito con l’intento di non pagarli. In pratica:
Dopo 5 anni dalla costituzione del fondo, se nessun creditore ha esercitato l’azione revocatoria, i beni vincolati nel fondo saranno salvi quantomeno dai creditori anteriori (per quelli successivi, abbiamo detto, il fondo tutela solo se il debito non è relativo ai bisogni della famiglia).
Essendo aggredibili i beni del fondo soltanto per soddisfare debiti contratti per “bisogni della famiglia”, si comprende bene che l’utilità del fondo patrimoniale è legata all’ampiezza o meno del concetto di tali bisogni. Tanto più sarà esteso tale concetto, tanto più saranno aggredibili i beni vincolati con il fondo patrimoniale.
Generalmente per bisogni della famiglia si intende tutte le necessità ed esigenze che attengono al normale svolgimento della vita familiare, al mantenimento del benessere materiale e spirituale della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa. Rientrano, ad esempio, le spese per il sostentamento, il vitto, il vestiario, l’abitazione, l’educazione ed istruzione dei figli, i medicinali, le cure mediche, l’addestramento professionale, la conduzione di una normale vita relazionale, gli svaghi, la villeggiatura e il risparmio (inteso quest’ultimo quale accantonamento per il soddisfacimento di esigenze famigliari future). Per famiglia si intende invece la famiglia coniugale o nucleare, costituita dai coniugi, o dai soggetti ad essi equiparati (parti dell’unione civile), e dai figli conviventi, ivi compresi quelli maggiorenni non economicamente autosufficienti e quelli maggiorenni autonomi patrimonialmente ma che convivono con la famiglia d’origine. La riforma del diritto di famiglia, stabilendo la totale parificazione tra “figli matrimoniali” e “figli non matrimoniali”, ha inoltre definitivamente legittimato l’ampliamento della nozione di famiglia destinataria delle utilità del fondo ai figli naturali anche di uno solo dei coniugi.
Discussa è in dottrina la riconducibilità o meno ai bisogni della famiglia dei debiti derivanti da attività professionale o di impresa di uno o entrambi i coniugi. In giurisprudenza taluni giudici di merito hanno ritenuto che i debiti derivanti da attività di impresa siano da ritenersi estranei al fondo patrimoniale e taluni altri hanno sostenuto la tesi contraria.
Recentemente però la Corte di Cassazione ha affermato che, da un lato, contrariamente a quanto sostenuto dall’orientamento maggioritario, non sussiste alcuna presunzione di inerenza tra debiti professionali o imprenditoriali e soddisfazione dei bisogni della famiglia e che, per contro, dall’altro lato, sulla base della comune esperienza, sussiste la presunzione tale per cui i debiti assunti nell’ambito dell’esercizio dell’impresa o della professione non abbiano pertinenza alcuna con il soddisfacimento dei bisogni della famiglia, salvo prova contraria; ossia il creditore, per poter aggredire i beni del fondo, deve dimostrare che il debito, ancorché assunto nell’ambito dello svolgimento dell’attività d’impresa o professionale, diversamente dalla comune esperienza, è eccezionalmente volto a soddisfare i bisogni della famiglia in via immediata e diretta. La pronuncia, quindi, si discosta notevolmente dalla giurisprudenza di legittimità maggioritaria e, ove dovesse consolidarsi, potrebbe aprire un nuovo solco nella tutela adducibile al fondo patrimoniale.
Ma quando cessa il fondo patrimoniale?
La principale causa di cessazione del fondo patrimoniale è costituita dall’estinzione del vincolo matrimoniale o dell’unione civile per annullamento, scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio. Nonostante il verificarsi di una delle suddette cause il fondo continuerà, tuttavia, a sussistere qualora vi siano figli minori e, comunque, fino al raggiungimento della maggiore età degli stessi; in tale ipotesi il giudice potrà dettare, su istanza di chi vi abbia interesse, norme sull’amministrazione del fondo attribuendo, per esempio, l’amministrazione dei beni ad uno solo dei coniugi o ad un terzo. La norma prevede altresì che il giudice possa attribuire ai figli, in godimento o in proprietà, una quota dei beni del fondo.
La separazione personale dei coniugi non genera inoltre una causa di estinzione in quanto, anche in presenza di una crisi coniugale, le esigenze della famiglia continuano a persistere.
Dottrina e giurisprudenza ritengono inoltre ammissibile quale ulteriore causa di cessazione l’accordo tra i coniugi nel caso di assenza di figli minori o anche solo concepiti.
Con la cessazione del fondo patrimoniale i beni ancora esistenti diverranno liberamente aggredibili dai creditori.
È giusto partire da un principio base previsto dal nostro ordinamento all'art. 2740 del Codice Civile: il debitore deve provvedere al pagamento dei propri debiti con tutti i suoi beni presenti e futuri. Questo principio di tutela delle ragioni del creditore subisce delle limitazioni solo in specifici casi stabiliti dalla legge. Il fondo patrimoniale fa parte di quei pochi casi che permettono di limitare la responsabilità patrimoniale per i propri debiti.
Cos’è il fondo patrimoniale e che obiettivo ci si pone con la sua costituzione?L’istituto del fondo patrimoniale è disciplinato dagli artt. 167-171 del Codice Civile. Si tratta di un patrimonio separato da quello personale o comune dei coniugi, aggredibile dai creditori solo entro certi limiti ben predefiniti. Ciò che si va a realizzare attraverso la costituzione di un fondo patrimoniale è, dunque, l’imposizione di un vincolo di destinazione che obbliga, innanzitutto, i coniugi ad utilizzare i beni conferiti nel fondo ed i relativi frutti a vantaggio della famiglia. Ma tale vincolo di destinazione permette di preservare i beni costituenti il fondo dalle azioni aggressive dei creditori che potranno agire in via esecutiva sui beni del fondo esclusivamente qualora il credito sia sorto per il soddisfacimento di bisogni della famiglia, oppure qualora gli stessi creditori ignorassero l’estraneità del credito a tali bisogni. Pertanto, i creditori della coppia sorti per debiti non attinenti ai bisogni della famiglia non potranno mai pignorare i beni inseriti nel fondo.
Ad esempio, se il marito acquista un gioiello e non paga il venditore, quest’ultimo non potrà pignorare la casa conferita nel fondo patrimoniale. I debiti, invece, che ruotano intorno ai bisogni primari della famiglia consentono invece ai relativi creditori, se non soddisfatti, di pignorare uno o più beni inseriti nel fondo patrimoniale. Ad esempio, se moglie e marito non pagano l’affitto di casa, il proprietario potrà pignorare i beni inseriti nel fondo.
Quali beni possono essere conferiti nel fondo patrimoniale e a che titolo?Di solito i coniugi costituiscono il fondo per proteggere la casa di proprietà presso la quale abitano, ma si possono conferire nel fondo, oltre agli immobili, anche i beni mobili registrati (autoveicoli, imbarcazioni, aeromobili) e i titoli di credito nominativi (ad esempio azioni di Spa, ma non le quote di Srl). La possibilità di apporre un vincolo di destinazione soltanto ai beni indicati sopra si spiega per ragioni di natura pubblicitaria. Ed infatti solo con riguardo a tali beni che è possibile pubblicizzare adeguatamente il vincolo di destinazione proprio del fondo patrimoniale.In base all’art. 168 del Codice Civile, la titolarità dei beni conferiti nel fondo spetta ad entrambi i coniugi, salvo diversa previsione in tal senso indicata nell’atto costitutivo. Quindi, salvo patto contrario, indipendentemente dalla titolarità dei beni prima della costituzione del fondo, a fronte della costituzione del vincolo di destinazione, i coniugi divengono proprietari dei beni conferiti nel fondo. L’inciso “salvo patto contrario” consente ad entrambi i coniugi, ad uno solo di essi o al terzo di riservarsi la proprietà dei beni, conferendo nel fondo solo il suo godimento. Quanto ai frutti dei beni conferiti nel fondo, essi non seguiranno la sorte dei proprietari effettivi, dovendo gli stessi essere impiegati esclusivamente per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia.Chi può costituire un fondo patrimoniale e in che modo?
Il fondo patrimoniale può essere costituito dai coniugi, o da parti dell’unione civile, congiuntamente o separatamente per atto pubblico, alla presenza di 2 testimoni. La costituzione può avvenire in qualunque momento del matrimonio e viene pubblicizzata annotando l’atto costitutivo a margine dell’atto di matrimonio. Se l’annotazione non viene effettuata il vincolo di destinazione non è opponibile ai terzi e quindi i beni continuano ad essere aggredibili dai creditori. Detta pubblicità ha infatti efficacia costitutiva. Alle parti incombe, inoltre, l’onere di provvedere a far annotare sull’atto di matrimonio anche eventuali successive integrazioni/modifiche apportate all’atto costitutivo del fondo. Qualora l’oggetto del fondo sia costituito da beni immobili o mobili registrati, all’annotazione deve anche seguire la trascrizione dell’atto nei relativi pubblici registri.
Si può inoltre costituire un fondo patrimoniale anche prima del matrimonio, ma gli effetti saranno sospesi fino alla contrazione del medesimo.
Inoltre, può essere costituito anche da un terzo a favore dei coniugi per atto pubblico o per testamento. In entrambi i casi si richiederà l’accettazione da parte dei coniugi.
Il fondo patrimoniale non può invece essere costituito da conviventi more uxorio.
Chi amministra i beni del fondo?L’amministrazione dei beni costituenti il fondo patrimoniale è invece regolata dalle norme relative all’amministrazione della comunione legale; pertanto, l’amministrazione dei beni spetta ad entrambi i coniugi, i quali potranno:
effettuare operazioni di gestione ordinaria (atti di conservazione e manutenzione dei beni vincolati o atti di riscossione e disposizione dei frutti dei beni) in forma disgiunta uno dall’altro;
effettuare operazioni di gestione straordinaria (alienazione, trascrizione di ipoteca, costituzione in pegno e iscrizione di vincoli) solo con decisione congiunta.
Tale tipologia di amministrazione è inderogabile da parte dei costituenti. Pertanto, nel caso in cui uno dei coniugi compia, abusivamente e senza il consenso dell’altro, taluni atti di amministrazione del fondo, si applicheranno le sanzioni previste di cui all’art. 184 del Codice Civile in materia di comunione legale (azione di annullamento dell’atto e conseguente obbligo di reintegrazione posto a carico del coniuge che abbia compiuto l’atto abusivo).Così come l’amministrazione dei beni del fondo, anche la decisione su un’eventuale alienazione degli stessi è inderogabilmente congiunta anche se il proprietario è 1 solo di essi, salvo che non sia prevista una deroga in tal senso nell’atto costitutivo per volontà del costituente il fondo.Se nella famiglia ci sono figli minori di età, la vendita dei beni compresi nel fondo dovrà essere autorizzata dal tribunale. Questa regola però può essere derogata inserendo nell’atto costitutivo del fondo una deroga che consenta di disporre dei beni senza bisogno dell’autorizzazione del tribunale, anche in presenza di figli minori. In questo caso sarà possibile vendere liberamente i beni con il mero consenso dei coniugi.Da quale momento è efficace il fondo patrimoniale nei confronti dei creditori?
Il fondo tutela solo dai debiti contratti successivamente alla sua costituzione tramite l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio e solo per debiti contratti per scopi diversi dai bisogni della famiglia. Per i debiti anteriori, ossia contratti prima della costituzione del fondo, i creditori posso aggredire i beni conferiti del fondo se riescono a dimostrare che il fondo è stato costituito con l’intento di non pagarli. In pratica:
entro un anno dalla costituzione del fondo patrimoniale, il creditore munito di titolo esecutivo e pregiudicato dalla costituzione del medesimo fondo può procedere esecutivamente su tali beni anche in assenza di una sentenza definitiva di revocatoria che abbia dichiarato l’inefficacia di tale atto, trascrivendo il pignoramento nei pubblici registri. Sulla base di quanto sopra, l’efficacia del fondo nel primo anno di vita è quasi nulla;
se il creditore lascia decorrere il primo anno senza aggredire i beni, può sempre ricorrere all’azione revocatoria nei 4 anni successivi. Egli però deve dimostrare in giudizio che il debitore ha immesso nel fondo patrimoniale tutti i suoi beni o, quantomeno, è rimasto senza altri beni sui quali il creditore possa soddisfarsi.
Dopo 5 anni dalla costituzione del fondo, se nessun creditore ha esercitato l’azione revocatoria, i beni vincolati nel fondo saranno salvi quantomeno dai creditori anteriori (per quelli successivi, abbiamo detto, il fondo tutela solo se il debito non è relativo ai bisogni della famiglia).Essendo aggredibili i beni del fondo soltanto per soddisfare debiti contratti per “bisogni della famiglia”, si comprende bene che l’utilità del fondo patrimoniale è legata all’ampiezza o meno del concetto di tali bisogni. Tanto più sarà esteso tale concetto, tanto più saranno aggredibili i beni vincolati con il fondo patrimoniale.Generalmente per bisogni della famiglia si intende tutte le necessità ed esigenze che attengono al normale svolgimento della vita familiare, al mantenimento del benessere materiale e spirituale della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa. Rientrano, ad esempio, le spese per il sostentamento, il vitto, il vestiario, l’abitazione, l’educazione ed istruzione dei figli, i medicinali, le cure mediche, l’addestramento professionale, la conduzione di una normale vita relazionale, gli svaghi, la villeggiatura e il risparmio (inteso quest’ultimo quale accantonamento per il soddisfacimento di esigenze famigliari future). Per famiglia si intende invece la famiglia coniugale o nucleare, costituita dai coniugi, o dai soggetti ad essi equiparati (parti dell’unione civile), e dai figli conviventi, ivi compresi quelli maggiorenni non economicamente autosufficienti e quelli maggiorenni autonomi patrimonialmente ma che convivono con la famiglia d’origine. La riforma del diritto di famiglia, stabilendo la totale parificazione tra “figli matrimoniali” e “figli non matrimoniali”, ha inoltre definitivamente legittimato l’ampliamento della nozione di famiglia destinataria delle utilità del fondo ai figli naturali anche di uno solo dei coniugi.Discussa è in dottrina la riconducibilità o meno ai bisogni della famiglia dei debiti derivanti da attività professionale o di impresa di uno o entrambi i coniugi. In giurisprudenza taluni giudici di merito hanno ritenuto che i debiti derivanti da attività di impresa siano da ritenersi estranei al fondo patrimoniale e taluni altri hanno sostenuto la tesi contraria.Recentemente però la Corte di Cassazione ha affermato che, da un lato, contrariamente a quanto sostenuto dall’orientamento maggioritario, non sussiste alcuna presunzione di inerenza tra debiti professionali o imprenditoriali e soddisfazione dei bisogni della famiglia e che, per contro, dall’altro lato, sulla base della comune esperienza, sussiste la presunzione tale per cui i debiti assunti nell’ambito dell’esercizio dell’impresa o della professione non abbiano pertinenza alcuna con il soddisfacimento dei bisogni della famiglia, salvo prova contraria; ossia il creditore, per poter aggredire i beni del fondo, deve dimostrare che il debito, ancorché assunto nell’ambito dello svolgimento dell’attività d’impresa o professionale, diversamente dalla comune esperienza, è eccezionalmente volto a soddisfare i bisogni della famiglia in via immediata e diretta. La pronuncia, quindi, si discosta notevolmente dalla giurisprudenza di legittimità maggioritaria e, ove dovesse consolidarsi, potrebbe aprire un nuovo solco nella tutela adducibile al fondo patrimoniale.Ma quando cessa il fondo patrimoniale?
La principale causa di cessazione del fondo patrimoniale è costituita dall’estinzione del vincolo matrimoniale o dell’unione civile per annullamento, scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio. Nonostante il verificarsi di una delle suddette cause il fondo continuerà, tuttavia, a sussistere qualora vi siano figli minori e, comunque, fino al raggiungimento della maggiore età degli stessi; in tale ipotesi il giudice potrà dettare, su istanza di chi vi abbia interesse, norme sull’amministrazione del fondo attribuendo, per esempio, l’amministrazione dei beni ad uno solo dei coniugi o ad un terzo. La norma prevede altresì che il giudice possa attribuire ai figli, in godimento o in proprietà, una quota dei beni del fondo.
La separazione personale dei coniugi non genera inoltre una causa di estinzione in quanto, anche in presenza di una crisi coniugale, le esigenze della famiglia continuano a persistere.
Dottrina e giurisprudenza ritengono inoltre ammissibile quale ulteriore causa di cessazione l’accordo tra i coniugi nel caso di assenza di figli minori o anche solo concepiti.
Con la cessazione del fondo patrimoniale i beni ancora esistenti diverranno liberamente aggredibili dai creditori.