Stabilizzazione detrazione lavoro dipendente

11 Dicembre 2020
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La prossima legge di Bilancio dovrebbe rendere definitiva l'attuale bonus per i lavoratori dipendenti, introdotti con il D.L. 3/2020.
Il disegno di legge di Bilancio 2021, all'art. 3, stabilizza la detrazione spettante ai percettori di reddito di lavoro dipendente e di talune fattispecie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente prevista, per il solo secondo semestre 2020, dall'art. 2 D.L. 5.02.2020, n. 3. Nelle more di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, la norma sopra citata viene modificata prevedendo che la detrazione spetta per le prestazioni rese a decorrere dal 1.07.2020 e non più solo per le prestazioni rese dal 1.07.2020 al 31.12.2020.
Agli oneri derivanti dalla modifica si provvede mediante riduzione del Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti nella misura di 1.150 milioni di euro nell'anno 2021 e di 1.426 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Il suddetto Fondo, istituito dalla legge di Bilancio 2020, aveva già una dotazione pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
L'ulteriore detrazione (così come il trattamento integrativo) spetta ai percettori dei seguenti redditi:
- redditi di lavoro dipendente, con esclusione delle pensioni di ogni genere e assegni a esse equiparati di cui all'art. 49, c. 2, lett. a) del Tuir;
- compensi, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20%, percepiti dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;
- indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che, per clausola contrattuale, devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
- somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante;
- somme e valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita;
- remunerazioni dei sacerdoti, nonché le congrue e i supplementi di congrua;
- prestazioni derivanti dall'adesione a forme pensionistiche complementari;
- compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche.
Fino al raggiungimento dei 28.000 euro lordi annui spetta il trattamento integrativo che ha sostituito il cd. bonus “Renzi”, superando tale limite spetta l'ulteriore detrazione il cui importo decresce con il crescere del reddito, con l'applicazione delle seguenti formule:
- per i redditi da 28.001 a 35.000 euro lordi annui, 480 euro a cui si aggiunge l'importo corrispondente a 120*(35.000 - reddito complessivo) diviso 7.000;
- tra 35.001 e 40.000 euro lordi annui, 480 euro*(40.000 - reddito complessivo) diviso 5.000.
Superando i 40.000 euro annuì la detrazione si azzera.



IMPOSTE E TASSE

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25/11/2020


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