Spese tracciabili in dichiarazione dei redditi

24 Marzo 2021
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Indicazioni sulle detrazioni per spese familiari e sulla documentazione richiesta.
L'obbligo di tracciabilità delle spese riguardanti l'Irpef, al fine di ottenere la detrazione dell'imposta lorda al 19%, come disposto dall'art. 1, c. 679 della legge di Bilancio 2020, non introduce ulteriori limitazioni; pertanto, la detrazione spetta al soggetto intestatario delle spese, indipendentemente dal terzo che materialmente effettua il pagamento. A tal proposito, l'Agenzia delle Entrate ha risposto all'interpello 2.10.2020, n. 431, presentato da una persona fisica che detiene il conto corrente cointestato con il coniuge, chiarendo che il pagamento o l'anticipo di una spesa effettuato da un soggetto diverso rientra nei rapporti interni tra le parti; la detrazione spetta al contribuente al quale viene intestata la fattura, chiunque decida di pagare materialmente tale spesa.
Il chiarimento dell'Agenzia delle Entrate semplifica in particolar modo i diversi casi riguardanti le spese di natura familiare, come le spese dei figli a carico pagate da un genitore, ma detratte pro quota da entrambi e le spese sostenute da un membro della famiglia che paga anche per gli altri.
Sotto il profilo della documentazione richiesta, al fine di accertare la corrispondenza tra la spesa che si desidera detrarre e il pagamento effettuato da altri, il contribuente produrrà al Caf o al professionista incaricato la prova cartacea della transazione/pagamento effettuato dal soggetto che ha materialmente pagato: per esempio, la ricevuta bancomat, l'estratto conto, la copia del bollettino postale o del Mav o la copia dei pagamenti PagoPa.
In mancanza della prova cartacea della transazione, il pagamento “tracciabile” può essere documentato con apposita e specifica annotazione (“pagamento avvenuto con mezzi tracciati”) in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale (scontrino), da parte del soggetto che cede il bene o presta il servizio. Come ricordato in passato dall'Agenzia, l'annotazione deve essere prodotta dall'emittente, mentre non sono ammesse aggiunte manuali del contribuente.
In particolare, nello scontrino la dicitura dovrà uscire dal registratore di cassa; nella e-fattura SdI deve essere parte integrante del tracciato Xml; nelle fatture digitali non SdI (per esempio, la fattura per le spese sanitarie inviata via e-mail o scaricata da app o sito) si dovrà riportare nel corpo del file originario; nelle fatture cartacee l'annotazione dovrà essere a stampa, oppure va controfirmata dall'emittente se viene aggiunta a mano o con un timbro. Infine, è opportuno che nelle specifiche di trasmissione al sistema della precompilata sia prevista l'annotazione del pagamento tracciato.

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