Spese di ristrutturazione degli studi professionali

9 Settembre 2020
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Possibile applicare l'art. 54, c. 2 del Tuir, così che siano deducibili i costi incrementativi dell'immobile nel limite del 5%, anche se non si è titolari di diritti reali sul bene.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 13.03.2020 n. 7226, ha chiarito che le spese di ristrutturazione degli studi professionali, nel caso in cui l'immobile non sia di proprietà, non sono integralmente deducibili nell'anno, ma soltanto nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili. L'eccedenza verrà dedotta in quote costanti nei 5 anni successivi. Se poi l'immobile è abitativo e viene utilizzato senza alcun contratto di comodato o locazione (quindi senza alcun titolo giuridico), non spetta la detrazione Iva su tali spese.
La natura strumentale del bene immobile, che non può appartenere alla categoria di beni a destinazione abitativa ai fini della detrazione Iva, deve essere inoltre valutata in concreto, non in astratto, guardando non solo all'oggetto dell'attività d'impresa, ma accertando che l'immobile costituisca, anche in funzione programmatica, lo strumento per l'esercizio dell'attività professionale (Cass. 5559/2019). Secondo la Corte, il trattamento fiscale delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili strumentali all'attività del professionista "è disciplinato dall'art. 54, c. 2 del Tuir che prevede che tali costi incrementativi del cespite immobiliare sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risultante all'inizio del periodo di imposta”.
La circostanza che il contribuente non fosse titolare di diritti reali dell'immobile, non incide quindi sulla disciplina delle deduzioni. La norma infatti, prosegue la decisione, fa esclusivo riferimento alle "spese relative all'ammodernamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione di immobili utilizzati nell'esercizio di arti e professioni", senza distinguere gli immobili di proprietà del contribuente da quelli di proprietà di terzi, condotti in locazione dal professionista o utilizzati ad altro titolo. Correttamente, dunque, conclude l'ordinanza, "l'Ufficio ha applicato la deduzione del 5%, prevista dall'art. 54, c. 2 del Tuir, nell'atto impositivo notificato al contribuente, che invece aveva considerato deducibile l'intero importo dei lavori".
Nella fattispecie in esame, l'immobile oggetto degli interventi di manutenzione era ad uso abitativo in quanto accatastato in categoria A2. La pronuncia delle Commissioni tributarie, nell'affrontare la questione del diritto alla detrazione Iva, non ha quindi considerato il limite normativo di cui all'art. 19-bis, in caso di manutenzione su beni destinati ad abitazione, e ha ragionato sull'utilizzo dell'immobile a studio professionale, senza tuttavia indicare sulla base di quali elementi abbia escluso l'immobile dall'indetraibilità per uso abitativo. La disponibilità da parte del professionista dell'immobile abitativo a titolo gratuito e precario non consente di riconoscere l'inerenza dei costi di manutenzione all'esercizio dell'impresa, ma è necessaria l'esistenza di un titolo giuridico che giustifichi l'utilizzo dell'immobile medesimo per l'esercizio dell'attività dell'impresa (Cass. n. 418/2013).



IMPOSTE E TASSE

Ripresa versamenti Inps dal 16.09: istruzioni

04/09/2020


Aziende, lavoratori autonomi (artigiani e commercianti) e iscritti alla Gestione Separata (committenti), tenuti da maggio a versare i contributi sospesi per Covid-19, possono inviare la domanda di ulteriore rateizzazione, seguendo le indicazioni del messaggio Inps 20.07.2020, n. 2871.



IMPOSTE E TASSE

Istruzioni per utilizzo delle detrazioni 110%

07/09/2020


L’art. 119, D.L. 34/2020 convertito nella L. 77/2020 non prevede espressamente quali siano le modalità, ma indirettamente se ne ricavano 3. In particolare, con il superbonus il credito può essere ceduto a chiunque, compresi i familiari che presentino una dichiarazione dei redditi con imposta lorda elevata.

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