La spedizione per posta ordinaria di assegno, anche se intrasferibile, costituisce, in caso di sottrazione e riscossione da parte di soggetto non legittimato, condotta idonea ad affermare il concorso di colpa del mittente.
Recentemente si è pronunciata la Cassazione civile, sez. VI, sentenza 31.12.2020, n. 30063, sulla responsabilità in caso di smarrimento di un assegno. La Suprema Corte ha ribadito, in linea generale, che un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo. All'interno di una serie causale, occorre dare rilievo solo a quegli eventi che non appaiano, ad una valutazione ex ante, del tutto inverosimili.
Nel caso esaminato dalla Suprema Corte di Cassazione, si afferma che risulta oggettivamente difficile negare che, in caso di sottrazione di un assegno non trasferibile non consegnato direttamente al prenditore, le modalità prescelte per la trasmissione del titolo possano spiegare un'efficienza causale ai fini della riscossione del relativo importo da parte di un soggetto non legittimato: se è vero, infatti, che il pagamento dell'assegno è subordinato al riscontro della corrispondenza tra il soggetto indicato come prenditore e colui che presenta il titolo all'incasso, e quindi all'identificazione di tale soggetto, alla quale la banca deve procedere mediante l'adozione di tutte le cautele e gli accorgimenti suggeriti dalla diligenza professionale, è anche vero, però, che tale pagamento non può avere luogo in mancanza della materiale disponibilità dell'assegno, la cui presentazione alla banca ne costituisce un presupposto indispensabile. Pertanto, la scelta di avvalersi della posta ordinaria per la trasmissione dell'assegno al beneficiario, pur in presenza di altre forme di spedizione (posta raccomandata o assicurata) o di strumenti di pagamento ben più moderni e sicuri (quali il bonifico bancario o il pagamento elettronico), si traduce nella consapevole assunzione di un rischio da parte del mittente. In tal modo, nel caso in esame, il danneggiato si è esposto volontariamente ad un rischio superiore, come è palesato dalle regole sulla regolamentazione dei servizi postali, le quali prevedono delle cautele speciali per la spedizione, la trasmissione e la consegna della posta raccomandata ed assicurata, rispetto alle corrispondenti modalità previste per la posta ordinaria.
Ne consegue che la spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gli interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi, dunque, come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore.
Per concludere, il debitore deve assumere tutte le cautele necessarie, per effettuare un pagamento, utilizzando le modalità più idonee per non mettere a rischio il suo adempimento. Ormai, l’invio con posta ordinaria di un assegno, ancorché intrasferibile, è il mezzo di pagamento più rischioso tra quelli possibili ed è, conseguentemente, sconsigliabile.
RATIO - CENTRO STUDI CASTELLI S.r.l.Via F. Bonfiglio 33 - 46042 Castel Goffredo (MN)Codice fiscale e Partita Iva: 01392340202Registro Imprese di Mantova n. 01392340202Capitale sociale € 10.400 i.v.
Lunedì-Venerdìore 9:00/13:00 - 14:30/17:00