Chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate sulla possibilità di applicare la ritenuta d'acconto da parte di soggetti esteri, anche in caso di assenza dei requisiti propri del sostituto d'imposta.
Tramite risposta ad interpello 27.04.2021, n. 297 l'Agenzia delle Entrate si esprime sulla possibilità di applicazione della ritenuta d'acconto ai dipendenti, da parte di soggetto estero senza i requisiti del sostituto d'imposta.
Nello specifico l'Istante chiede se, in caso di ufficio di rappresentanza di azienda estera in Italia, finalizzato alla promozione istituzionale della società e dei prodotti nel nostro Paese, senza svolgimento di attività commerciale, sia necessario, o comunque possibile, ai sensi dell'art. 23 D.P.R. 600/1970, applicare le ritenute alla fonte a titolo d'acconto sulle somme da corrispondere al lavoratore dipendente, operando a titolo di sostituto d'imposta.
A parere dell'istante tale possibilità, peraltro considerata comportamento prudenziale, creerebbe una semplificazione, permettendo al lavoratore una migliore pianificazione finanziaria, senza recare danno all'Erario.
L'Agenzia delle Entrate, nel rispondere, ricorda i requisiti del sostituto d'imposta, evidenziando che, ai sensi dell'art. 64, c. 1 D.P.R. 600/1970, si intende tale il soggetto abilitato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili. In tal caso il sostituto è infatti tenuto, con obbligo di rivalsa, ad adempiere all'obbligazione tributaria altrui. L'art. 23 della norma individua poi i soggetti obbligati ad operare quali sostituti d'imposta, facendovi rientrare anche i soggetti non residenti nel territorio dello Stato. Tuttavia, come anche precisato dal Ministero delle Finanze con circolare n. 326/1997, gli enti e le società non residenti diventano sostituti d'imposta esclusivamente per i redditi corrisposti da una loro stabile organizzazione o base fissa in Italia.
In assenza di stabile organizzazione nel nostro Paese, l'azienda non risulterebbe sostituto d'imposta, non dovendo operare le ritenute sui corrispettivi erogati ai lavoratori in Italia.
Qualora l'azienda intenda comunque operare le ritenute alla fonte sulle retribuzioni erogate, sarà tenuta a tutti gli adempimenti obbligatori, formali e sostanziali, che ne conseguono.
Il chiarimento finale dell'Agenzia delle Entrate suona come un monito per le aziende operanti in Italia: si ricorda che, qualora il personale dipendente assunto in Italia disponga del potere di concludere contratti in nome dell'azienda estera, e di fatto lo eserciti, si renderà necessaria una valutazione sulla sussistenza di una stabile organizzazione.
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