L'imposta deve essere versata dal debitore esecutato sino all'emissione del decreto di trasferimento.
In caso di immobile oggetto di procedura esecutiva, sino alla data di emissione del decreto di trasferimento, il debitore pignorato dovrà assolvere agli obblighi imposti dalla disciplina relativa all'imposta comunale: l'esecuzione dell'atto di pignoramento immobiliare non ha infatti in sé alcun effetto sulla debenza dell'IMU, effetto che invece si manifesta appunto con la formalizzazione della conclusione della procedura di vendita forzata.
Il presupposto per il versamento del tributo è strettamente ancorato al possesso, così come definito ai sensi dell'art. 1 c. 746 L. 160/2019; in particolare, “soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi”. Pertanto, è soggetto passivo chi detiene il diritto reale sul bene, diritto che si trasferisce, appunto, tramite l'emissione del decreto di trasferimento.
Sul punto si ricordi che il contenuto dell'ordinanza della Cassazione 7.03.2013, n. 5737: “le conseguenze giuridiche derivanti dall'esecuzione della formalità del pignoramento immobiliare, costituite dai particolari obblighi e divieti imposti al proprietario del cespite, non escludono l'applicazione a suo carico dell'ICI [ma ciò vale anche ai fini IMU visto che il presupposto è esattamente lo stesso] in quanto il presupposto impositivo viene a mancare (a migrare nella sfera giuridica dell'assegnatario) soltanto all'atto dell'emissione del decreto di trasferimento del bene”. Nella medesima sentenza si legge che, conseguentemente, il carico tributario non si trasferisce “medio tempore in capo al custode giudiziale”, che non risulta mai possessore dell'immobile. La custodia dell'immobile, infatti, non determina alcuna modifica della titolarità dei beni e dei frutti che ne sono oggetto: il debitore esecutato, seppure privato del potere di disporre degli stessi, ne rimane comunque proprietario.
Le medesime conclusioni si possono trarre con un parallelismo, a contrariis, con gli obblighi IMU previsti nell'ambito della procedura fallimentare: il fatto che il Legislatore abbia regolamentato solo il caso del fallimento (art. 1 c. 768, ultimo periodo, L. 160/2019 nella disciplina attualmente vigente) sta a significare che la semplice esecuzione forzata non comporta alcuna conseguenza in termini di mutamento della soggettività passiva.
In tema di rilevanza del decreto di trasferimento l'ordinanza interlocutoria della Cassazione 29.04.2021, n. 11275 dispone il rinvio a pubblica udienza al fine di affrontare una ulteriore tematica, che riguarda specificamente il lasso temporale che intercorre tra il decreto di trasferimento del bene acquisito all'esito di una procedura esecutiva e il conseguimento della materiale disponibilità in capo all'aggiudicatario.
A parere di chi scrive la questione deve essere risolta individuando ancora la data di emissione del decreto di trasferimento quale elemento per attribuire la soggettività passiva, secondo il principio del possesso individuato dal citato c. 746 dell'art. 1 L. 160/2019. Interpretazione che trae spunto anche dalla posizione più volte espressa dalla Cassazione in tema di riconsegna dell'immobile al locatore a seguito di risoluzione del contratto di leasing, dove i giudici della Suprema Corte hanno dato risalto alla formalità (risoluzione del contratto).
Giovanni Chittolina e Ilaria Marchi
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