L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul trattamento fiscale delle retribuzioni di lavoratori distaccati all'estero che svolgono attività in modalità agile dall'Italia.
Con risposta all'interpello n. 458/2021 l'Agenzia delle Entrate fornisce un chiarimento sul trattamento fiscale da applicare alle retribuzioni per lavoro dipendente erogate a soggetti residenti che, a causa dell'emergenza sopraggiunta per Covid-19, svolgono l'attività lavorativa in modalità smart-working dall'Italia e non dal Paese in cui sono stati distaccati.
Tale situazione durante il periodo di Covid-19 è divenuta comune, permettendo o costringendo lavoratori distaccati all'estero a rientrare nel Paese d'origine per svolgere da lì l'attività lavorativa in modalità agile. Risulta, quindi, di particolare interesse la risposta dell'Agenzia delle Entrate.
L'istante rappresenta dubbi in merito agli obblighi di sostituzione d'imposta relativamente alla tassazione del reddito da lavoro dipendente prodotto in tale situazione.
Innanzitutto viene precisato che l'OCSE ha suggerito di non considerare le situazioni temporanee determinate dalla "causa di forza maggiore" in atto, facendo riferimento ai comportamenti che sarebbero stati tenuti in uno scenario di normalità, senza invece dare rilevanza alle deviazioni dettate dall'emergenza, tuttavia le variabili da considerare sono svariate.
Di regola, in base alle disposizioni OCSE, l'attività di lavoro dipendente è esercitata nel luogo ove il dipendente è fisicamente presente mentre svolge il lavoro a fronte del quale gli è corrisposto il reddito. L'Italia ha stretto accordi solo con alcuni dei Paesi aderenti, al fine di chiarire le regole per evitare la doppia imposizione nel periodo della pandemia; è pertanto necessaria un'analisi in base agli accordi tra gli Stati oggetto del quesito, nello specifico Italia e Cina.
In merito è anche necessario ricordare che il Tuir prevede che “si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice Civile”. In base al trattato con la Cina però, al fine di stabilire la residenza, prevale il criterio dell'abitazione permanente, cui seguono in ordine gerarchico il centro degli interessi vitali, il soggiorno abituale e la nazionalità.
Un soggetto iscritto all'AIRE e rientrato in Italia esclusivamente a seguito dell'emergenza epidemiologica, potrebbe essere considerato fiscalmente residente in Italia in quanto risulterebbe avere qui il domicilio per la maggior parte del periodo d'imposta. In caso di conflitto per la definizione della residenza, questo dovrebbe essere risolto facendo ricorso ai criteri convenzionali indicati e nel caso in cui disponga di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati, occorrerà verificare gli altri criteri. Il conflitto non sarà risolto semplicemente determinando in quale dei 2 Stati contraenti l'individuo ha trascorso più giorni durante il periodo interessato; occorre infatti considerare frequenza, durata e regolarità dei soggiorni che fanno parte della routine regolare della vita di un individuo.
Alla luce di tutte le analisi svolte e del superamento dei giorni previsti per l'imposizione del reddito, nella fattispecie in esame viene ravvisato lo svolgimento in Italia della prestazione lavorativa da parte di soggetti residenti, senza peraltro la possibilità di applicazione delle retribuzioni convenzionali.
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