Aumentano i crediti da indicare, tra cui il nuovo credito ricerca, sviluppo e innovazione 2020-2022.
Con l'approvazione dei modelli dichiarativi 2021 e relative istruzioni, il quadro RU viene sempre più allargato per accogliere tutte le nuove tipologie di crediti nati o modificati nel 2020: per elencarne alcuni, il credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari (codice E4), il tax credit librerie (codice E9) e il tax credit edicole (G1) il credito per l'acquisto o adattamento dei registratori di cassa (F9), il credito sulle commissioni da POS (H3), il credito per l'acquisto di beni strumentali (H4 per i beni generici, 2H per i beni Industria 4.0, 3H per i beni immateriali connessi ai beni Industria 4.0 ), il credito per i canoni di locazione di immobili non abitativi (H8), il credito da sanificazione e acquisto DPI (H9), nonché quello da adeguamento degli ambienti di lavoro (I6) e il credito ricerca, sviluppo e innovazione 2020-2022 (L1). Quest'ultimo è il più ricco in termini di casistiche da indicare.
Si ricorda che la misura ha un antesignano, il credito R&S, che prevedeva tuttavia un calcolo incrementale e si applicava sulle attività svolte fino al 31.12.2019; l'attuale versione, invece, prevede un calcolo non più incrementale ma puntuale le cui aliquote, che si applicano ai costi sostenuti, variano a seconda dell'attività intrapresa, ossia:
• attività di ricerca e sviluppo (comma 200 L.160/2019): 12% nel limite massimo € 3 milioni;
• attività di innovazione tecnologica (comma 201): 6% nel limite massimo € 1,5 milioni;
• attività di innovazione tecnologica finalizzata a un obiettivo di transizione ecologica o innovazione digitale 4.0 (comma 203): 10% nel limite massimo € 1,5 milioni;
• attività innovative di design e ideazione estetica (comma 202): 6% nel limite massimo € 1,5 milioni.
Beneficiarie dell'agevolazione sono tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, settore economico, dimensione, regime fiscale adottati.
Per ottenere l'utilizzo di tale credito è necessaria una certificazione della documentazione contabile da parte di un revisore, nonché una relazione tecnica asseverata da esibire in caso di controlli. È fruibile in 3 quote annuali a partire dal 2021. L'importo del credito, l'utilizzo e il residuo vanno quindi indicati nel quadro RU, la cui mancata indicazione in ogni caso non inficia l'utilizzo del credito e si configura come una violazione di natura meramente formale, che può essere sanata presentando una dichiarazione dei redditi integrativa. Come detto, è da indicare nel quadro RU, sezione I con il codice L1. Al rigo RU5 si indicherà il credito d'imposta spettante nel periodo distinguendo tra le seguenti casistiche:
• Colonna 1 per la maggiorazione per le imprese ubicate nel Mezzogiorno;
• Colonna 2 per la maggiorazione per le imprese delle zone sismiche (Lazio, Marche, Umbria);
• Colonna 3: il totale.
Ai righi RU 100, 101, 102 si dovrà indicare a quali attività si riferisce il credito:
• 100 per le attività di ricerca e sviluppo (con le specifiche per le attività extra muros, per i neo assunti con meno di 35 anni, al primo impiego e con dottorato di ricerca o laurea magistrale tecnica o scientifica, nonché la collocazione della struttura nelle Regioni del Mezzogiorno o del Sisma);
• 101 per le attività di innovazione tecnologica (con la specifica, oltre alle attività extra muros e i giovani neo assunti suddetti, della maggiorazione per la transizione ecologica o di Innovazione digitale 4.0);
• 102 per le attività di design e ideazione estetica.
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