Secondi acconti: tra proroghe, metodi, zone e passaggi

26 Novembre 2020
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Il tema quest'anno è particolarmente delicato a seguito della numerosa pubblicazione di norme emergenziale.
Prossima scadenza fiscale per la stragrande maggioranza dei contribuenti: secondi acconti delle imposte sui redditi e dell'Irap al 30.11.2020.
Su questa scadenza è già intervenuto il Decreto Agosto (D.L. 104/2020) che, all'art. 98, ha disposto la proroga dal 30.11.2020 al 30.04.2021, ma solo per i soggetti che esercitano attività per le quali sono approvati gli ISA e dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice dal relativo decreto MEF di approvazione.
Tale proroga opera solo se i contribuenti hanno subito una riduzione del fatturato/corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Perciò, per esempio, se il fatturato gennaio-giugno 2019 è stato di 50.000 euro quello del 2020 deve essere meno di 33.500 euro.
Questa proroga opera, quindi, a prescindere dall'ubicazione del domicilio fiscale/sede operativa e dall'attività svolta.
Invece la successiva proroga aggiunta dal Decreto Ristori-bis (art. 6 D.L. 149/2020) dispone che possano differire il suddetto versamento (sempre al 30.04.2021) indipendentemente dalla diminuzione di fatturato/corrispettivi, i soggetti con ISA approvati che:
• abbiano domicilio fiscale/sede operativa in una zona rossa e siano nell'elenco dell'Allegato 1 del D.L. 137/2020 (Decreto Ristori) o dell'Allegato 2 del D.L. 149/2020 (Decreto Ristori-bis). Pertanto, a titolo esemplificativo, possono fruirne: alberghi, ristoranti, bar, piscine, palestre, commercianti al dettaglio, centri estetici, con sede in Lombardia (o Piemonte, ecc.);
• esercitino attività di gestione di ristoranti nelle zone arancioni.
Tuttavia, la suddetta suddivisione (tra zone rosse, zone arancio) potrebbe subire prossime variazioni, pertanto, è opportuno tenere monitorata la situazione della propria zona di domicilio/sede.
Le stesse regole e, quindi, proroghe valgono per secondi acconti Ivie e Ivafe 2020.
A prescindere dalle suddette proroghe è opportuno ricordare, dato l'anno particolarmente sfavorevole per molti contribuenti, l'opportunità di scegliere un calcolo del secondo acconto con metodo previsionale, ipotizzando un dato 2020 inferiore rispetto al dato 2019 e, quindi, andando ad abbassare l'importo del versamento o addirittura ad azzerarlo.
Si ricorda che sarà da versare (con o senza proroga) il secondo acconto Irap poiché il Decreto Rilancio (art. 24 D.L. 34/2020) ha disposto l'esonero dal versamento soltanto del saldo Irap 2019 e del primo acconto Irap 2020 a favore dei soggetti con ricavi/compensi non superiore a 250 milioni nel 2019. Quindi, il secondo acconto Irap (nella misura del 50% per i soggetti ISA, o 60% per i non ISA) è normalmente dovuto. Si ricorda che qualora l'esonero sia imputato direttamente nell'accantonamento imposte 2019 mediante una riduzione del debito fiscale non si deve rilevare alcuna sopravvenienza, mentre viceversa va rilevata una sopravvenienza attiva nel 2020.
Infine, si ricorda la casistica dei passaggi tra regimi ai fini dei versamenti dei prossimi acconti:
• passaggio da forfettario 2019 a ordinario 2020: il contribuente non è tenuto a versare alcun acconto passando da una tassazione forfettaria (codici tributo: 1790-1791) ad una ordinaria (codici tributo: 4033-4034) e quindi con 2 quadri di riferimento diversi: LM e RN;
• viceversa stesso discorso vale per il passaggio da ordinario 2019 a forfettario 2020.



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