Se il fatto non c'è, la reintegra c'è

4 Marzo 2021
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Nel licenziamento per motivi economici è obbligatoria la reintegra se il fatto è manifestamente insussistente.
Il 24.02.2021 la Corte Costituzionale ha esaminato la questione di legittimità, sollevata dal Tribunale di Ravenna, sull'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, come modificato dalla cosiddetta legge Fornero (L. n. 92/2012), nella parte in cui viene prevista la facoltà e non il dovere del giudice di reintegrare il lavoratore arbitrariamente licenziato in mancanza di giustificato motivo oggettivo. Dopo essersi riuniti in camera di consiglio i giudici hanno dichiarato la questione fondata con riferimento all'art. 3 della Costituzione. In sostanza la Corte ha ritenuto che sia irragionevole, in caso di insussistenza del fatto, la disparità di trattamento tra il licenziamento economico e quello per giusta causa: in quest'ultima ipotesi è previsto l'obbligo della reintegra mentre nell'altra è lasciata alla discrezionalità del giudice la scelta tra la stessa reintegra e la corresponsione della sola indennità economica.
La questione non è di poco conto, infatti, come si ricorderà, l'art. 18 L. 300/1970, nella primigenia formulazione, prevedeva, in tutti i casi di licenziamento illegittimo in aziende con oltre 15 dipendenti, la reintegrazione del lavoratore oltre al risarcimento del danno nella misura minima di 5 mensilità. La successiva Riforma Fornero, attenuando le descritte conseguenze, ha previsto 4 diverse forme di tutela prevedendo, in sintesi, una tutela più forte in caso di licenziamento per motivo disciplinare manifestatamente insussistente e lasciando al giudice la discrezionalità, in caso di accertamento della insussistenza del fatto posto alla base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, di optare tra la reintegra o il solo risarcimento indennitario.
La questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Ravenna insiste proprio sulla disparità di trattamento tra le conseguenze del licenziamento per giusta causa, al quale si applica la tutela reale c.d. “attenuata”, e quella del giustificato motivo oggettivo a parità di accertata illegittimità del licenziamento. In pratica, per il Giudice di prime cure che ha rimesso la questione alla Consulta, tale conformazione delle tutele viene ritenuta profondamente discriminatoria e ingiustificatamente differenziata. La Corte, nelle prossime settimane leggeremo le motivazioni, confermando l'orientamento del Tribunale ravennate, ha ritenuto tale differenza realmente irragionevole e sancisce, d'ora in avanti, l'obbligatorietà della tutela reintegratoria ogni qualvolta il giudice rileverà la manifesta insussistenza del fatto anche in caso di licenziamento per motivi economici.

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