Sanzioni tributarie, irrilevante il concorso di terzi


Nelle violazioni tributarie riferibili alla società di capitali, l’ente è chiamato a rispondere in via esclusiva delle relative sanzioni amministrative ai sensi dell’art. 7 D.L. 269/2003, essendo irrilevante il concorso di terzi.
Non è in alcun modo configurabile un concorso di soggetti terzi, compreso il consulente fiscale, nelle violazioni tributarie riferibili ad una società di capitali, la quale deve essere chiamata a rispondere in via esclusiva delle sanzioni amministrative. Non rileva pertanto nemmeno l’evenienza in base alla quale il professionista “terzo” risulterebbe avere pianificato, proposto e promosso l'adesione a un'operazione di prestito di titoli, finalizzata al conseguimento di un indebito risparmio di imposta tramite la fittizia riduzione della base imponibile. L’art. 7 D.L. 269/2003, esprime in termini inequivocabili tanto nel titolo ("Riferibilità esclusiva alla persona giuridica…"), quanto nel disposto ("…sono esclusivamente a carico della persona giuridica…"), la volontà legislativa di riferire le sanzioni amministrative tributarie esclusivamente alla persona giuridica contribuente.

Il principio qui esposto è riportato dall’ordinanza n. 13232 della V Sez. Civ. della Cassazione, depositata il 28.04.2022. L’intervento citato offre un interessante spunto di riflessione riguardo alla titolarità tanto dell’obbligazione tributaria, quanto delle sanzioni fiscali applicabili in caso di violazioni.
Riguardo all'effettiva titolarità dell’obbligo tributario, appare opportuno rammentare che soggetto passivo del tributo può e deve essere considerato chi pone in essere la fattispecie alla quale la legge riconnette il sorgere dell’obbligazione tributaria. Nel caso esaminato, non può dubitarsi che il soggetto “obbligato” sia esclusivamente la società e non anche il suo consulente esterno.
Per riprendere una citazione di Allorio: oggetto e misura, ad un tempo, del rapporto tributario è la somma che, generalmente in denaro, l’obbligato (il contribuente) deve corrispondere al creditore del debito (l’Erario), in relazione ad una determinata situazione di fatto (presupposto d’imposta, stante nella produzione reddituale), alla quale la legge, considerandola rivelatrice di un'attitudine contributiva, ricollega l’imposta.
Così, poggiato sopra queste basi peculiari e caratterizzato da intensa tonalità pubblicistica, il rapporto giuridico tributario realizza perfettamente il tipo del rapporto d’obbligazione tra soggetti ben definiti: il contribuente (di norma l’impresa) e lo Stato.

La medesima regola vige a maggior ragione con attinenza alla titolarità delle sanzioni. Infatti, l'art. 7 D.L. 269/2003 pone in via esclusiva a carico di società o enti con personalità giuridica le sanzioni relative al rapporto fiscale. Dopo l’entrata in vigore della norma, le sanzioni per violazioni sono irrogabili esclusivamente alla società che ha tratto vantaggio dagli illeciti.
Quanto asserito, emerge chiaramente dalla lettura dell’art. 7 cit., nella parte in cui afferma testualmente che “le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica”. Si esclude, pertanto, ogni forma di responsabilità amministrativa correlata all’obbligazione tributaria (imposte ed eventuali sanzioni) per i soggetti terzi, ancorché individuati come autori materiale, anche mediati, dell’illecito fiscale.
Nelle violazioni tributarie riferibili alla società di capitali, l’ente è chiamato a rispondere in via esclusiva delle relative sanzioni amministrative ai sensi dell’art. 7 D.L. 269/2003, essendo irrilevante il concorso di terzi.