In materia di lavoro i criteri di calcolo sono contenuti in una circolare del 1988.
Nel non facile rapporto tra pubblica amministrazione e imprese, una delle maggiori esigenze avvertite dal mondo produttivo (professionisti compresi) è quella di comprendere le modalità di calcolo attraverso cui si determina l'entità delle sanzioni applicate.
La materia implica riflessi pratici di tutto rilievo - si pensi solo all'eterno dilemma se fare opposizione o adempiere - e trova la sua disciplina fondamentale nell'art. 11 L. 689/1981, laddove viene stabilito che “nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo e un limite massimo…si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso ed alle sue condizioni economiche”.
In materia di lavoro, tale principio generale è stato trasfuso ed elaborato in una storica circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la n. 121/1988, che ancor oggi fissa i criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative in argomento.
Essa si basa su 4 punti essenziali:
Posti questi principi guida, la circolare precisa che per la base di calcolo si fraziona la differenza tra il limite minimo ed il limite massimo, in modo da aggiungere all'importo base (cioè il minimo) tanti decimi quanti ne risultano dalla somma algebrica dei parametri relativi agli elementi in cui si concretizzano la “gravità della violazione”, l'“opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione”, “la personalità dello stesso” e le sue “condizioni economiche”.
Ed effettivamente, in allegato alla stessa circolare, sono riportati i suddetti parametri da aggiungere o sottrarre algebricamente alla base di calcolo, i quali, nelle intenzioni dell'amministrazione, dovrebbero garantire una certa uniformità di giudizio sul territorio.
A parere di chi scrive, urge uno sforzo di semplificazione del legislatore, non solo verso il cittadino, ma anche nei confronti dei funzionari chiamati ad applicare criteri astrattamente equi ma nel concreto di difficile accertamento, come la personalità e le condizioni economiche del trasgressore.
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