Sanzioni accessorie con limiti dimezzati per chi non aderisce al concordato preventivo biennale

31 Maggio 2024
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A seguito di maggiori controlli, il decreto legislativo di riforma delle sanzioni tributarie prevede una disciplina più gravosa per i titolari di partita IVA che non aderiranno al concordato preventivo biennale. Nello specifico, il decreto dimezza le soglie al di sopra delle quali si applicano le sanzioni, che adesso scatteranno in presenza di un debito superiore a 25 mila euro (non più a 50 mila euro). Il concordato preventivo biennale, a sua volta introdotto dalla riforma fiscale, debutta quest’anno e consiste in una proposta che il Fisco formula alle Partite IVA che applicano gli ISA relativa all’imponibile fiscale su cui si pagano le tasse nel biennio successivo.

Con la nuova norma del dlgs di riforma delle sanzioni, se il contribuente non accetta il concordato e poi in uno dei due anni fiscali che erano oggetto di proposta del fisco viene sanzionato per violazioni tributarie, paga sanzioni accessorie più facilmente di prima, perché appunto è stata dimezzata la soglia sopra la quale scattano queste multe.

Le regole per le sanzioni accessorie sono contenute nell’articolo 12 del dlgs 471/1997 scattano per un periodo da uno a tre mesi in presenza di contestazioni superiori a 50 mila euro, e per sei mesi se invece c’è una sanzioni irrogata sopra i 100 mila euro. Quindi, con la norma appena approvata, nel caso dei contribuenti che non aderiscono a concordato queste soglie si riducono rispettivamente a 25 mila e 50 mila euro.

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