Ristrutturazione, bonus negato se si usa come studio professionale

4 Ottobre 2021
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L'Agenzia delle Entrate ha confermato che se l'unità viene concessa in godimento per un utilizzo diverso dall'abitazione, si mantengono le agevolazioni per il risparmio energetico, ma si perdono quelle relative al recupero edilizio.
L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello n. 611/2021, ha approfondito il tema della detrazione per la ristrutturazione edilizia di cui all'art. 16-bis, D.P.R. 917/1986, e della detrazione per il risparmio energetico di cui all'art. 14, D.L. 63/2013.
Il contribuente ha fatto presente di essere proprietario di un'unità immobiliare censita nella categoria catastale A/3 (abitazioni di tipo economico) e intenzionato a effettuare alcuni interventi destinati al risparmio energetico (ecobonus) e alcuni interventi di recupero del patrimonio edilizio, inquadrabili all'interno di quelli di cui alla lett. a) e seguenti dell'art. 16-bis, c. 1 D.P.R. 917/1986.
Il contribuente ha tenuto a precisare che, al termine dei lavori combinati, l'unità immobiliare sarà concessa in comodato al coniuge che lo utilizzerà personalmente come studio professionale e quindi si poneva il problema se l'effettivo cambio di destinazione dell'uso dell'unità immobiliare potesse compromettere la fruibilità delle citate agevolazioni.

È utile ricordare che, per fruire delle detrazioni per il recupero edilizio, il contribuente è tenuto al rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall'art. 16-bis D.P.R. 917/1986; con particolare riferimento ai requisiti oggettivi, la norma ha limitato l'ambito applicativo della disposizione agli interventi realizzati sulle unità immobiliari destinate ad abitazione, di qualunque categoria catastale, con la conseguente esclusione degli edifici a destinazione diversa (commerciale, produttiva e direzionale).
Si ricorda che, sempre con riferimento agli interventi di recupero edilizio, l'Agenzia delle Entrate ha precisato già a suo tempo come ai fini della determinazione del carattere residenziale delle unità immobiliari si debba assumere l'uso effettivo ossia quello di fatto dell'immobile, a prescindere dalla categoria catastale presente (Agenzia delle Entrate, circolare n. 57/E/1998).
La conseguenza è che, in applicazione di questo consolidato indirizzo, se l'unità immobiliare è classificata in categoria “A/10” (ufficio), ma è utilizzata come abitazione, dovrebbe essere considerata a destinazione abitativa; allo stesso modo, nel caso contrario in cui l'unità immobiliare, censita in categoria A/3 (abitazioni di tipo economico), risulti utilizzata come ufficio, dovrebbe essere considerata come una unità non residenziale, con l'ulteriore considerazione che se l'unità residenziale è adibita promiscuamente anche all'esercizio dell'arte o della professione o di attività commerciali, la detrazione deve essere determinata sul 50% delle spese sostenute (Agenzia delle Entrate, circolare n. 19/E/2020).

Peraltro, nella risposta in commento, l'Agenzia delle Entrate ribadisce nuovamente il concetto, affermando ulteriormente che è possibile fruire della detrazione d'imposta per la ristrutturazione edilizia anche nel caso in cui gli interventi riguardino un immobile non residenziale (per esempio, “A/10”, “D/10” o altro) che, però, in seguito ai lavori edilizi intervenuti, alla fine dei lavori risulti a destinazione abitativa, sempre che nel provvedimento amministrativo si autorizzi all'esecuzione dei lavori che comportano il cambiamento di destinazione d'uso del fabbricato in abitativo (Agenzia delle Entrate, circolare n. 7/E/2021).

Quindi, l'Agenzia delle Entrate, nella risposta in commento (n. 611/2021), ha puntualmente precisato che, se al termine degli interventi di recupero edilizio su un'unità immobiliare abitativa, la stessa unità viene concessa in comodato a un soggetto che la utilizza come studio professionale, la detrazione del 50% non può essere fruibile, poiché il cambio di destinazione d'uso indicato comporta la perdita dell'agevolazione in argomento (a sostegno, Agenzia delle Entrate, circolari n. 19/E/2020 e risposta n. 6/2018).
Infine, l'Agenzia delle Entrate conferma che, al contrario, resta possibile fruire della detrazione maturata per gli interventi destinati alla riqualificazione energetica, giacché tale detrazione risulta spettante anche per gli interventi realizzati su immobili non abitativi, nel rispetto dei requisiti e degli adempimenti richiesti.

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