Risoluzione Ade 68/E

5 Settembre 2016
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 68E del 04 agosto 2016 fornisce chiarimenti operativi relativi alla detraibilità delle spese sostenute per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, per un importo annuale non superiore a 400 euro per alunno o studente.

La risoluzione chiarisce che sono escluse dal beneficio le spese relative al servizio di trasporto scolastico, mentre sono detraibili i servizi scolastici integrativi, quali l’assistenza al pasto, il pre-scuola e il post-scuola. Infatti, questi servizi, pur se forniti in orario extracurricolare, sono di fatto strettamente collegati alla frequenza scolastica e quindi sono diretti ad agevolare le spese per la frequenza stessa. Le spese sostenute per la mensa scolastica sono detraibili anche quando questo servizio è reso tramite il Comune o altri soggetti terzi rispetto alla scuola. Non è quindi necessario che il servizio di ristorazione scolastica sia deliberato dagli organi di istituto essendo istituzionalmente previsto dall’ordinamento scolastico per tutti gli alunni delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

Per la consultazione del documento del quale si raccomanda l’attenta lettura, la preghiamo di cliccare su: Risoluzione 68/E.

Il CAF TFdC

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