Riflessioni sul balletto dell'organo di controllo

6 Dicembre 2021
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Il 4° slittamento dell'obbligo di nomina non fa altro che diffondere un’interpretazione errata della figura del professionista: non un “valore aggiunto” per l’impresa, quanto un “inutile costo”.
L’emendamento al D.L. 118/2021 ha inserito un nuovo art. 1-bis “Proroga della nomina degli organi di controllo nelle società a responsabilità limitata e nelle società cooperative” ai sensi del quale all’art. 379, c. 3, D. Lgs. 12.01.2019, n. 14, le parole: “dei bilanci relativi all’esercizio 2021” sono sostituite dalle seguenti: “dei bilanci relativi all’esercizio 2022”. Dovrebbe rappresentare (mi auguro) l’ultimo slittamento dell’obbligo di nomina nelle società a responsabilità limitata dell’organo di controllo previsto all’art. 2477, c. 2, lett. c), c.c., al superamento, nei due esercizi precedenti, di uno dei seguenti limiti: 4 milioni di attivo, 4 milioni di ricavi o 20 dipendenti occupati in media.

Inizialmente, il termine ultimo per la nomina individuato dal Legislatore all’art. 379 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza era il 16.12.2019. Successivamente il Decreto Milleproroghe (con una proroga postuma) ha modificato il termine di nomina “entro la data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2019”. Ancora il Decreto Rilancio lo ha nuovamente fatto slittare “entro la data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2021”. Fino ad arrivare al termine ultimo (a oggi) di cui in premessa, dell’approvazione dei bilanci relativi al 2022 quindi, di fatto, all’aprile 2023.
Nella L. 77/2020 di conversione del Decreto Rilancio, all’art. 51-bis, il Legislatore ha evidentemente distorto la figura dell’organo di controllo in quanto ha rimandato la nomina “al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle attività d’impresa”. Da questo estratto normativo si evince come il ruolo del sindaco sia mal interpretato: viene considerato solo e soltanto un costo per l’impresa da posticipare a momenti economicamente più floridi, e non un valore aggiunto, una figura di sostegno per l’imprenditore e per l’organo amministrativo.
Il messaggio da veicolare, in primis dal Legislatore, dovrebbe essere quello della promozione delle figure del sindaco o del revisore legale in quanto professionisti consapevoli dell’instabilità economica attuale e in grado, attraverso una loro supervisione, di prevenire una crisi aziendale. Non a caso lo stesso Legislatore ha attribuito un ruolo proattivo all’organo di controllo nella procedura di composizione negoziata. È proprio quest’ultimo che, ai sensi dell’art. 15 D.L. 118/2021, deve segnalare all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto per l’attivazione della procedura qualora si manifestino le condizioni “di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono probabile la crisi o l’insolvenza” (art. 2).
Il serio rischio è che, al momento della nomina nel 2023, l’organo di controllo si trovi di fronte ad aziende decotte in stato di insolvenza e non più di crisi reversibile e pertanto, debba soltanto limitarsi ad accompagnare l’impresa verso un suo lento spegnimento. Al contrario, se invece di posticipare continuamente la scadenza fosse stata prevista la nomina in tempi più brevi, il sindaco/revisore avrebbe potuto:

  • mettere al servizio delle imprese le proprie conoscenze e competenze in ambito economico-aziendale;
  • permettere all’imprenditore di assumere decisioni consapevoli e intercettare tempestivamente eventuali errori, irregolarità, frodi;
  • monitorare lo stato contabile, i flussi finanziari prodotti dalla gestione ordinaria e stimolare la società al calcolo degli indici o indicatori della crisi (fra gli altri il DSCR);
  • vigilare circa l’adozione di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili al fine di far emergere precocemente segnali di crisi;
  • valutare la sussistenza o meno del postulato della continuità aziendale, ecc.

Perciò, anche (e soprattutto) nel periodo storico attuale, dovrebbe essere diffusa una cultura secondo la quale l’organo di controllo non è considerato un “inutile costo”, quanto un’opportunità per l’impresa la quale ha la possibilità di essere assistita da supervisori competenti. Ecco che l’espressione iniziale “organo di controllo: valore aggiunto o inutile costo per l’impresa?” a oggi non può che essere considerata, purtroppo, una domanda retorica.

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